Revoca dell’ordinanza e integrazione del contraddittorio della persona offesa (Cass. pen. Sez. VI n. 36045 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, nel giudizio abbreviato, revochi l’ordinanza di fissazione dell’udienza e rinvii la discussione al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della persona offesa e del querelante pretermessi. Il dovere del giudice di porre rimedio alle nullità non riguarda solo quelle assolute, ma tutte le nullità previste dal legislatore, compresa quella per omessa citazione in giudizio della persona offesa di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il potere generale di revoca delle ordinanze precedentemente adottate, esercitato per sanare le nullità medio tempore incorse, non determina regressione indebita né stasi del procedimento.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania, ammesso il giudizio abbreviato richiesto dagli imputati, aveva fissato l’udienza del 17 settembre 2025 per la discussione. Su istanza dei querelanti, il giudice ha poi revocato la precedente ordinanza e ha disposto che quella udienza fosse dedicata alla sola integrazione del contraddittorio con i soggetti che avevano presentato querela, rinviando la discussione a un’udienza successiva.

I difensori degli imputati hanno impugnato l’ordinanza deducendone l’abnormità: il giudice, in assenza di una specifica previsione normativa e di nullità insanabili, avrebbe disposto la regressione del procedimento a una fase anteriore, alterando la regolarità del suo corso. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara i ricorsi inammissibili perché il motivo è manifestamente infondato. Dall’esame diretto degli atti — ammesso in sede di legittimità quando si censura una violazione della legge processuale — emerge che il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non contemplava le persone offese e che il giudice, ricevuta la richiesta di integrazione del contraddittorio ai fini della costituzione di parte civile, ha revocato la precedente ordinanza.

Il provvedimento non è invalido né abnorme. Il giudice ha legittimamente accolto l’istanza di remissione in termini proposta dal difensore dei querelanti pretermessi e ha stabilito che l’udienza già calendarizzata fosse destinata all’interlocuzione sulla loro legittimazione a costituirsi parte civile. In tal modo ha fatto corretta applicazione della legge processuale, sanando le nullità conseguenti all’omessa citazione delle persone offese.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui il dovere di rimediare alle nullità sussisterebbe solo per quelle assolute. Tale dovere riguarda tutte le forme di nullità previste dal legislatore, compresa quella conseguente all’omessa citazione in giudizio della persona offesa e del querelante di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nel caso di specie il termine per la costituzione di parte civile non era ancora decorso, non essendo stata dichiarata l’apertura della discussione del giudizio abbreviato. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, in tale giudizio, è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché anteriormente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 40923 del 30/05/2018; Sez. 2 n. 12608 del 18.02.2015; Sez. 3 n. 35700 del 22.06.2010).

Il giudice ha dunque fatto uso legittimo del potere generale di revoca delle ordinanze precedentemente adottate, senza determinare stasi del procedimento né regressione indebita. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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