Pertinenzialità al reato e sequestro preventivo di bene del terzo (Cass. pen. Sez. III n. 41193 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo a norma dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con finalità impeditiva, il concetto di cosa pertinente al reato non presuppone un rapporto di derivazione tra il bene e l’illecito e può riguardare un bene di proprietà di un terzo estraneo al reato. Tuttavia il rapporto di strumentalità tra la res e il delitto deve essere essenziale e non meramente occasionale: è sequestrabile solo la cosa con pericolosità intrinseca, strutturalmente funzionale a probabili reati futuri o divenuta tale per il ripetuto uso. La motivazione che fonda la pertinenzialità sull’uso sporadico del bene è apparente e, ridondando in violazione di legge, è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha accolto solo in parte l’istanza proposta da un terzo interessato avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip su alcuni beni, tra cui un’autovettura, nella convinzione che fossero stati acquistati con il provento di un’associazione dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il riesame ha revocato il vincolo sui primi beni per difetto di motivazione sul pericolo nel ritardo, ma ha mantenuto il sequestro impeditivo sul veicolo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’auto fosse stata utilizzata per due reati scopo e che il rapporto di pertinenzialità non occasionale derivasse dall’impiego del mezzo nello svolgimento del ruolo dell’indagato nel sodalizio. La proprietaria, estranea alle indagini, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mera occasionalità dell’uso illecito del bene.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato pacifico: l’autovettura appartiene a un soggetto, allo stato, estraneo all’ipotesi delittuosa contestata. Il veicolo è stato attinto dal sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con finalità impeditiva, perché usato per raggiungere il luogo del trasbordo del tabacco di contrabbando.

Il Collegio ricorda che, per il sequestro finalizzato a evitare la commissione di ulteriori condotte illecite, non è necessario accertare un rapporto di derivazione tra il bene e il reato, potendo la pertinenza riguardare anche cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. III n. 9149 del 2016). L’esigenza di prevenzione prevale sul collegamento dominicale tra il bene e l’autore del crimine, cosicché gli effetti ablatori possono cadere su un bene del terzo, anche estraneo all’illecito e di buona fede, quando la libera disponibilità della cosa sia idonea ad agevolare ulteriori reati (Sez. III n. 24065 del 2024).

Il passaggio decisivo concerne però il limite di tale ampiezza. Il concetto di cosa pertinente va definito in relazione all’istituto: è pertinente la cosa che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa. Poiché in astratto ogni cosa può servire a commettere reati futuri, il giudice deve restringere il perimetro alle cose dotate di pericolosità intrinseca, ossia di specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri, o che tale pericolosità abbiano acquisito per il ripetuto uso (Sez. III n. 42129 del 2019, che richiama Sez. III n. 337 del 1993).

Ne segue che il rapporto di strumentalità deve essere essenziale e non meramente occasionale, per evitare di ampliare a dismisura il concetto di sequestrabilità e di sacrificare indiscriminatamente i diritti patrimoniali dei cittadini, specie dei terzi. Analogo parametro vale per la confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale.

Nel caso concreto il vincolo tra il bene e il delitto è affermato dal Tribunale in termini privi di razionalità. Premessa l’unicità dell’accesso dell’indagato al luogo del trasbordo, il giudice del riesame deduce la pertinenzialità dall’asserito impiego del veicolo nell’attività del sodalizio, ma i compiti descritti non comportano l’uso di alcuna autovettura, salvo l’attività di scorta, essa stessa caratterizzata dall’unicità. La motivazione è quindi apparente e, ridondando in violazione di legge, consente il sindacato di legittimità (Sez. II n. 37100 del 2023). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’accertamento della abituale adibizione del veicolo ai reati e della effettiva pertinenzialità del bene al delitto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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