Tempo silente e presunzione relativa di esigenze cautelari nel reato associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 36080 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove costituisca un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, deve essere espressamente considerato dal giudice anche quando operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il cd. tempo silente può rientrare tra gli elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari, alla luce dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e di un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione, confermata dalla riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47. La motivazione che si limiti a ribadire la gravità dei fatti risalenti nel tempo e la personalità dell’indagato, senza esaminare il comportamento successivo, risolve il giudizio in una valutazione totalizzante e trascura la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 4 luglio 2025, aveva respinto l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione alla p.g. La misura era stata applicata il 23 aprile 2025 in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestazione di reati fine ricompresi tra il 21 novembre 2021 e il 2 febbraio 2022.
Il ricorrente ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse valutato l’arresto del 20 maggio 2022, la condanna a pena già espiata, il regolare regime di vita e l’assenza di reiterazione per anni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, assorbito il motivo sull’adeguatezza della misura, che resta comunque da esaminare alla stregua dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011. Il punto centrale è la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali connesse al pericolo di reiterazione.
Il Tribunale, osserva la Corte, ha incentrato la motivazione sulla gravità dei fatti e sulle caratteristiche dell’associazione, amplificando così la portata della presunzione relativa collegata al reato associativo. Ma tale presunzione non può essere dilatata fino a rendere superflua la verifica sul pericolo attuale.
Non è trascurabile, rileva la Corte, che i fatti risalgono agli anni 2021 e 2022, epoca delle intercettazioni, e che i reati fine sono contestati tra il 21 novembre 2021 e il 2 febbraio 2022. La misura è stata applicata oltre tre anni dopo: il riferimento alla permanenza che connota il reato associativo appare quindi apparente e tralaticio.
Il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. VI n. 53028 del 06.11.2017, Battaglia, Rv. 271576) e la giurisprudenza più recente (Sez. VI n. 11735 del 25.01.2024, Tavella, Rv. 286202): pur in presenza della presunzione relativa, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli “elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari”.
Nel caso concreto il tempo trascorso è di per sé rilevante. Il provvedimento impugnato, per attualizzare le esigenze cautelari, si è limitato a ribadire la gravità dei fatti, trascurando la condanna a pena sospesa per fatto successivo e il regolare regime di vita documentato dalla difesa. La Corte ha quindi annullato con rinvio l’ordinanza, perché il Tribunale riesamini la sussistenza delle esigenze di prevenzione, concrete e attuali, uniformandosi ai principi sul cd. tempo silente.
Nota della Redazione
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