Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 36094 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello che ha recepito il concordato sui motivi e sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile quando censura la misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia contenuta nella proposta. L’unica deroga è costituita dall’illegalità della pena concordata. Resta fermo il potere-dovere del giudice di sostituire la pena accessoria già inflitta con quella conforme al dispositivo di legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena inflitta al ricorrente in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, e confermando nel resto la condanna per tre episodi di furto in abitazione pluriaggravato — due tentati e uno consumato — per aver agito con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e in numero di cinque persone.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso investe il trattamento sanzionatorio definito in appello e la pena accessoria applicata.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Il collegio richiama la giurisprudenza già formatasi sia sui ricorsi avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia su quelli relativi al similare istituto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125. In entrambi i casi è inammissibile il ricorso concernente la misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della pena stessa. Vengono citate le Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004, Sez. III n. 19983 del 09.06.2020 e Sez. V n. 7333 del 13.11.2018.

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso concreto, la pena principale è stata determinata in corrispondenza al quantum individuato dalle parti. Quanto alla pena accessoria, il giudice di seconde cure poteva e doveva sostituire quella già inflitta con quella indicata nel dispositivo, secondo il principio affermato da Sez. V n. 11940 del 13.02.2020. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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