Contabilità occulta e prescrizione del reato tributario permanente (Cass. pen. Sez. VII n. 20824 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. L’occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 costituisce reato di natura permanente, che si protrae fino alla cessazione della condotta, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da tale momento. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che riproponga censure già vagliate o che solleciti una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 03/06/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di L’Aquila a carico del ricorrente, quale socio accomandatario e titolare di una ditta individuale, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74 del 2000.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente sulla mancata prova dell’istituzione delle scritture contabili, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla qualificazione della condotta come occultamento anziché distruzione, con conseguente asserita estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i tre motivi e rilevandone la complessiva riproduttività rispetto a censure già compiutamente vagliate dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza sulla mancanza di prova dell’istituzione delle scritture contabili si risolve in una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva dell’individuazione di specifici travisamenti. La consultazione della banca dati, dell’anagrafe tributaria e degli accertamenti bancari ha consentito di reperire le fatture, comprovando l’incontrovertibile esistenza della documentazione.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale diniego può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il riferimento normativo è alla riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Nel caso concreto il giudice di appello ha valorizzato l’assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, richiamando sul punto Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente non ha offerto alcun elemento per provare di aver distrutto la contabilità, con la conseguenza che la condotta è stata correttamente contestata come occultamento. Sul punto è richiamata Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, secondo cui l’occultamento integra reato di natura permanente, protrattosi fino alla cessazione della condotta, intervenuta in epoca successiva al dicembre 2017 e al gennaio 2018. Da tale cessazione decorre il termine di prescrizione, che pertanto non risulta maturato.
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Nota della Redazione
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