Riesame cautelare, vizi motivazionali dedotti cumulativamente e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 36280 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, la deduzione cumulativa e alternativa di tutti i vizi motivazionali — mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità — è per sé indice di genericità del motivo e rivela la natura di merito della doglianza. Il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria non concerne la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti, ma si esaurisce nella verifica di completezza, logicità e non contraddittorietà del percorso argomentativo del provvedimento. L’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta presentata dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza aveva applicato nei suoi confronti gli arresti domiciliari in relazione al reato di rapina.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, incentrato sulla presenza, nell’ordinanza impugnata, di vizi motivazionali sotto il profilo della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità, con riferimento alla qualificazione del fatto come rapina piuttosto che come furto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il motivo, osserva il Collegio, muove da una ricostruzione alternativa non consentita e pretende di disarticolare la motivazione posta a base del provvedimento impugnato.

Il percorso argomentativo prende le mosse dalla funzione del controllo di legittimità sui vizi motivazionali. Tale controllo non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma si realizza attraverso la verifica di completezza, logicità e non contraddittorietà del ragionamento espresso, in chiave di rispetto della regola di giudizio tipica della fase cautelare.

Su questo tema la Corte richiama l’insegnamento di Sez. U. n. 11 del 22.03.2000, Audino: il giudice di legittimità deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie nei procedimenti de libertate.

Ne deriva che l’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo del provvedimento. Il controllo non concerne la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti, sicché sono inammissibili le censure che, pur formalmente rivolte alla motivazione, prospettano una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, come affermato da Sez. F. n. 34748 del 11.08.2014, Contarini e da Sez. III n. 40873 del 21.10.2010, Merja.

Applicando tali principi, il ragionamento delle due istanze che si sono succedute nel caso ha correttamente evidenziato la connessione indiziaria fra le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze documentali attestanti le lesioni riscontrate sul corpo del proprietario del pubblico esercizio. La ricostruzione del giudice della misura, avallata dal Tribunale del riesame, è immune da contraddizioni e da illogicità, che deve essere manifesta per assumere rilievo in sede di legittimità. La deduzione cumulativa di vizi differenti è indice di genericità del motivo. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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