Recidiva qualificata e duplice incremento dei termini di prescrizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9526 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva qualificata, ove applicata, incide non solo sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., determinandone l’aumento. Tale duplice operatività non integra una violazione del ne bis in idem sostanziale né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Zolotoukhine c. Russia, poiché la prescrizione non rientra nell’àmbito di tutela di tale garanzia convenzionale.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per ricettazione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, confermando la condanna, aveva escluso l’intervenuta prescrizione del reato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 159 e 161 cod. pen., sostenendo che il reato fosse ormai estinto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ha chiarito che, per il reato di ricettazione, il termine prescrizionale minimo è di otto anni, aumentato di due terzi ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., pari a tredici anni e quattro mesi. A tale termine, in presenza di atti interruttivi, va applicato l’ulteriore aumento di due terzi previsto dall’art. 161, secondo comma, cod. pen., pari a otto anni, dieci mesi e venti giorni, sino a raggiungere il termine massimo di ventidue anni, due mesi e venti giorni.
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva qualificata esplica un duplice effetto sul computo dei termini, senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale ovvero dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. La Corte ha ribadito che, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela convenzionale del divieto di doppio giudizio.
Conseguentemente, anche assumendo la data di consumazione del reato coincidente con quella del furto dal quale provenivano le cose oggetto di ricettazione (il 26 gennaio 2007), il termine prescrizionale massimo non era decorso né alla data della sentenza di secondo grado né tantomeno a quella della decisione.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili i restanti motivi: il secondo, volto a una rivalutazione delle emergenze processuali e dell’attendibilità delle dichiarazioni, preclusa in sede di legittimità; il terzo, in quanto inedito, non essendo stata devoluta la questione al giudice d’appello; il quarto, relativo alla determinazione della pena, in quanto aspecifico, essendo la graduazione del trattamento sanzionatorio rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione