Prescrizione maturata dopo l’appello non rilevabile se il ricorso è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36201 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. Il giudice di legittimità, pertanto, non può rilevare d’ufficio l’estinzione del reato maturata dopo la sentenza di appello quando il ricorso sia inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 22.03.2024, aveva riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Terni, riducendo la pena inflitta ai ricorrenti per il reato di violenza privata aggravata. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi comuni.

Nel giudizio di legittimità è emerso che il reato, commesso il 05.03.2016, si era estinto per prescrizione il 06.05.2024, dunque dopo la sentenza di secondo grado. La questione centrale è se tale causa di non punibilità potesse essere dichiarata in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, è stato ritenuto inammissibile perché incentrato su mere doglianze di fatto e volto a prospettare una lettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il calcolo della prescrizione, evidenziando che il reato si è estinto il 06.05.2024, quindi in un momento successivo alla sentenza di appello del 22.03.2024.

Nel percorso argomentativo il giudice di legittimità ha dettagliato i periodi di sospensione intervenuti durante il primo grado di giudizio: dal 22.10.2019 al 18.02.2020 per astensione dei difensori (119 giorni); dal 03.11.2020 al 09.02.2021 per legittimo impedimento del difensore (60 giorni); dal 25.02.2021 al 25.05.2021 per legittimo impedimento del difensore (65 giorni). Non è stato invece computato il periodo dal 15.05.2019 al 22.10.2019, predisposto per l’astensione del Vice Procuratore Onorario.

Su queste basi, partendo dalla data di commissione del 05.03.2016, il termine è stato calcolato in 7 anni e 6 mesi, oltre 244 giorni di sospensione, con scadenza al 06.05.2024.

Il passaggio decisivo riguarda però l’effetto processuale dell’inammissibilità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, citando Sez. II n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463.

All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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