Riesame cautelare, obbligo di confronto con le investigazioni difensive (Cass. pen. Sez. II n. 36279 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari personali, il Tribunale del riesame è tenuto a confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa, anche mediante investigazioni difensive e consulenze tecnico-scientifiche, quando essi siano potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione di attendibilità intrinseca della narrazione della persona offesa e sulla individuazione dell’indagato come autore del fatto. Il richiamo per relationem all’ordinanza impositiva della misura, pur legittimo, non esime il giudice della cautela dal rendere conto delle ragioni del proprio convincimento: ove il percorso motivazionale risulti carente per difetto di esame di circostanze rilevanti, il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo esame. La congruità del termine a difesa assegnato al difensore che ne faccia richiesta va apprezzata in rapporto alla scansione temporale del procedimento di riesame, sicché la concessione di una sospensione ad horas non integra violazione di legge.
Il Fatto
La vicenda cautelare concerne l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata, contestati quali commessi in danno di un imprenditore.
Il Tribunale del riesame, adito dall’indagato, ha confermato l’ordinanza impositiva della misura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione del diritto di difesa per il diniego del rinvio dell’udienza camerale, la carenza motivazionale sulla gravità indiziaria, la contestazione dell’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte suprema accoglie il solo secondo motivo e annulla con rinvio al Tribunale di Catanzaro, ritenendo assorbiti il terzo e il quarto. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Sotto il primo profilo, il ricorrente ha censurato il mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza senza nulla dedurre in ordine alla rilevanza e decisività delle dichiarazioni prodotte dal pubblico ministero in udienza, incorrendo nella aspecificità del motivo, secondo il costante insegnamento della Cassazione richiamato (Sez. III n. 39603 del 2024; Sez. V n. 31823 del 2020; Sez. II n. 7986 del 2016), in forza della cosiddetta prova di resistenza.
Sotto il secondo profilo, il collegio esclude ogni violazione di legge nell’assegnazione di un termine a difesa ad horas. Il Tribunale deve concedere all’indagato che ne faccia richiesta un termine per esaminare i nuovi elementi a carico emersi in udienza, ma la congruità del termine si misura sulla scansione temporale del riesame, funzionale al rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. a pena di inefficacia della misura (Sez. IV n. 21754 del 2020).
Nel merito, il compendio indiziario si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa, che già in precedenza aveva confidato agli investigatori le condotte estorsive senza formalizzare denuncia. Il Tribunale del riesame ha riconosciuto l’attendibilità del racconto, valorizzando il carattere graduale dello stesso e la sua linearità, e ha ritenuto irrilevanti le discrasie sull’abbigliamento abituale dell’indagato e sulla sua zona di origine, nonché il mancato riconoscimento fotografico.
La Corte rileva che il Tribunale non si è adeguatamente confrontato con gli elementi addotti dalla memoria difensiva, riportati integralmente nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza. L’ordinanza impugnata ha omesso di esaminare gli elementi diretti a smentire il soprannome attribuito all’indagato e, soprattutto, non si è misurata con gli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici del consulente della difesa, dai quali emergeva la presenza del solo conducente a bordo dell’autovettura, risultato incompatibile con la contestuale presenza dell’indagato e del coindagato. Il percorso argomentativo risulta pertanto carente, difettando dell’esame di circostanze potenzialmente idonee a incidere sulla attendibilità della narrazione e sull’individuazione dell’indagato come autore delle condotte.
Nota della Redazione
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