Misure cautelari, sindacato di legittimità sul quadro indiziario (Cass. pen. Sez. II n. 36420 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari, il controllo di legittimità sulla gravità del quadro indiziario non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. La Corte di cassazione verifica soltanto se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della propria valutazione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l’indagine sulla sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di turbativa d’asta, estorsione e bancarotta fraudolenta per distrazione. Il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame, ha rigettato l’istanza difensiva con ordinanza del 17 giugno 2025.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’omessa motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza e con il secondo motivo la carenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha rigettato il ricorso, rilevando come i motivi risultassero infondati o generici. Quanto al primo, il ricorrente non contestava le premesse fattuali, ma privilegiava una chiave di lettura sostanzialista e riduzionistica della condotta ascritta, sostenendo che l’assegnazione dell’azienda avesse di fatto evitato la dispersione dell’avviamento a vantaggio della curatela.

La Corte ha qualificato tale tesi come errata in fatto e in diritto. In fatto, perché circoscriveva la discussione al solo avviamento, tralasciando il valore della cassa aziendale non reperita dalla curatrice, l’immobile e i mezzi pacificamente utilizzati sine titolo. In diritto, perché pretendeva di giustificare ex post l’usurpazione del complesso aziendale che, per oltre un anno, aveva impedito alla curatela di procedere all’esercizio provvisorio dell’azienda o al suo fitto.

Sul piano processuale, il Collegio ha ribadito che le censure relative al peso probatorio riconosciuto a ciascun elemento indiziario attengono all’intrinseco della valutazione riservata al giudice di merito e non al giudizio di legittimità. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 34778 del 11 agosto 2014, Contarini; Sez. III, n. 40873 del 21 ottobre 2010, Merja), ha chiarito che il controllo della Suprema Corte non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti.

Quanto alle ulteriori accuse di turbativa d’asta ed estorsione, la critica alla credibilità della persona offesa e la rilettura del materiale intercettivo sono state considerate estranee al giudizio di legittimità. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale aveva analizzato adeguatamente il complesso indiziario per ciascun episodio, in assenza di vizi di illogicità argomentativa che, nel caso concreto, non risultavano nemmeno dedotti.

Il secondo motivo è stato parimenti rigettato. La Corte ha osservato che il provvedimento impugnato affrontava con serietà e approfondimento la situazione concreta, valorizzando la pluralità delle condotte illecite e la pericolosità sociale dell’indagato, desunta dal contenuto delle intercettazioni poste a fondamento del periculum. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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