Misure di prevenzione, allontanamento per lavoro non muta la misura (Cass. pen. Sez. I n. 2646 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, l’istanza con cui la persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno chiede di allontanarsi dal comune di dimora per esigenze lavorative non integra una modifica del provvedimento applicativo ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, ma una temporanea deroga all’obbligo di non allontanarsi, riconducibile all’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che il giudice non può subordinare l’autorizzazione alla dimostrazione di una riduzione o del venir meno della pericolosità sociale, presupposto estraneo alla fattispecie. L’art. 12 resta tuttavia disposizione di stretta interpretazione: richiede gravi e comprovati motivi e impone accertamenti rigorosi sulla reale necessità e sull’opportunità dello spostamento, in funzione di tutela della sicurezza pubblica.
Il Fatto
Alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, con prescrizione di darsi alla ricerca di un lavoro, era stata concessa l’autorizzazione ad allontanarsi per ragioni lavorative nel solo territorio della provincia di residenza. L’interessato aveva chiesto di potersi muovere anche in altre province, e in particolare di sostituire il comune ove era collocata l’attività con quello in cui insisteva il luogo di lavoro.
Il Tribunale, con due decreti, aveva dapprima limitato l’autorizzazione e poi rigettato l’istanza di sostituzione del comune. La Corte di appello di Torino, con il decreto impugnato, ha respinto l’appello, sul presupposto che l’autorizzazione non costituisca un diritto e richieda la rigorosa dimostrazione di una riduzione della pericolosità. Il proposto ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo, distinguendo le due disposizioni richiamate. L’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina la revoca e la modifica del provvedimento applicativo, con effetti tendenzialmente definitivi: presuppone il decorso di un lasso di tempo e l’accertamento del venir meno o della modificazione delle cause che lo avevano determinato. La revoca per difetto genetico dei presupposti resta rimedio straordinario, non convertibile in anomalo strumento di impugnazione.
L’art. 12, invece, non mette in discussione il provvedimento genetico: consente soltanto una deroga temporanea all’obbligo di non allontanarsi dal luogo di soggiorno coatto. Il presupposto non è la caduta della pericolosità, ma la sussistenza di gravi e comprovati motivi, tradizionalmente declinati dal legislatore in ragioni di salute o di famiglia.
Il Collegio richiama l’orientamento restrittivo, secondo cui l’art. 12 è disposizione di stretta interpretazione e non ammette l’allontanamento per esigenze lavorative. Ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 1997, ha dichiarato non fondata la questione relativa alla mancata estensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività lavorativa, ritenendo non irragionevole la mancata assimilazione delle ragioni di sanità alle ragioni lavorative, in ragione del diverso bene in gioco e della rimediabilità della perdita del lavoro.
La Corte dà però conto dell’orientamento opposto, che ammette la modifica delle prescrizioni per ragioni lavorative: Sez. 1 n. 23392 del 2020 consente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 anche per esigenze di lavoro, purché sussistano motivi gravi e comprovati che rendano assolutamente necessario l’allontanamento. Anche la giurisprudenza più ampia esige però ragioni del pari gravi, con esclusione di un’applicazione indiscriminata.
Il provvedimento impugnato è quindi errato nella parte in cui pretende la dimostrazione di una riduzione della pericolosità, presupposto non necessario per la fattispecie dell’art. 12. La motivazione non è tuttavia apparente là dove esclude l’opportunità del cambio di comune e l’estensione del movimento a più province, valutazione ancorata alla concreta pericolosità del ricorrente e alla necessità di non svuotare la misura. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.