Sequestro di prevenzione: la precisazione non è abnorme né impugnabile (Cass. pen. Sez. V n. 36409 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, nell’ambito di un procedimento di prevenzione già instaurato, si limiti a precisare il contenuto di un sequestro in precedenza disposto con il decreto genetico, senza estenderlo a ulteriori beni, è privo di contenuto giurisdizionale di cognizione e non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale. Esso costituisce esercizio delle prerogative dell’organo che ha emesso la misura, rientrando nella fase esecutiva della stessa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla dedotta abnormità, restando estranea alla categoria ogni ipotesi di mera illegittimità o di contrasto con singole norme processuali che non determini stasi irrimediabile del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, con decreto del 3 aprile 2025, precisava che il decreto di sequestro di prevenzione emesso l’11 novembre 2024 aveva ad oggetto tutte le somme collocate su conti correnti e depositi titoli già trasferite al Fondo Unico Giustizia. In particolare, venivano ricondotti al vincolo il controvalore di una SICAV contenuta in un dossier titoli intestato alla madre del proposto, già oggetto di sequestro preventivo penale, e le disponibilità di ulteriori depositi titoli e conti correnti, anch’essi già attinti da provvedimenti del G.i.p.

Il proposto ricorreva per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento: la decisione sarebbe stata assunta dal Tribunale in forma collegiale anziché dal giudice delegato; non sarebbe stata fissata l’integrazione del contraddittorio; il provvedimento sarebbe stato emesso su istanza dell’amministratore giudiziario e non del pubblico ministero. Il ricorrente rappresentava inoltre l’esistenza di dissequestri in sede penale e il pregiudizio alle ragioni del Fisco, in ragione della destinazione delle somme alla definizione agevolata tributaria. Il Pubblico ministero chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, Toni, secondo cui l’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, nelle sue accezioni strutturale e funzionale, va ricondotta a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso come esercizio di un potere in difformità dal modello legale. Non si tratta di un vizio dell’atto che si aggiunga a quelli dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto all’abnormità strutturale, essa è configurabile solo in caso di carenza di potere in astratto o in concreto; l’abnormità funzionale, invece, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro del procedimento. La Corte richiama altresì Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, che ha distinto l’abnormità dalle anomalie innocue e dalle violazioni di singole norme processuali sanzionate a titolo di nullità.

Su queste basi, la decisione impugnata non è affetta da abnormità. I titoli erano presenti in un deposito titoli pacificamente oggetto del decreto genetico di prevenzione: il sequestro del conto corrente e del deposito collegato implicava il sequestro dei titoli e del valore nel tempo maturato. Il provvedimento, pertanto, non estende il vincolo a ulteriori beni, ma precisa il contenuto di quanto già sequestrato. Anche qualora si fosse trattato di un secondo sequestro, esso sarebbe stato legittimamente emesso dal Tribunale collegiale nell’esercizio del potere officioso.

La doglianza sulla collegialità è infondata: essa proviene dall’organo che ha emesso il decreto genetico, la competenza sul sequestro spetta all’organo collegiale (non vertendosi in tema di gestione dei beni ex art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011), e la collegialità non impedisce l’incidente di esecuzione dinanzi allo stesso Tribunale. La Corte rileva che il provvedimento è privo di contenuto di cognizione, limitandosi a precisare quanto già si evinceva dal decreto genetico. Quanto alla pretesa stasi, essa non sussiste: l’indisponibilità delle somme non è abnormità, non avendo il proposto richiesto l’autorizzazione al giudice della prevenzione. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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