Riesame cautelare reale, l’interesse sorge con il blocco dei conti (Cass. pen. Sez. II n. 36418 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso il sequestro preventivo di somme di denaro giacenti su conto corrente, l’interesse del destinatario all’impugnazione sorge già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco dell’operatività del conto, ancorché il provvedimento cautelare non sia stato formalmente eseguito. Il termine di dieci giorni per la proposizione del riesame decorre, a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., dalla data di esecuzione del sequestro. Non è onere del ricorrente allegare la prova dell’avvenuta esecuzione, poiché gli atti relativi all’esecuzione devono essere trasmessi all’ufficio del riesame, ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., dall’autorità procedente. Il tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse, deve verificare d’ufficio se l’omessa trasmissione dei verbali di esecuzione dipenda dalla mancata esecuzione del provvedimento ovvero da un deficit documentale dell’autorità procedente.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto. Il tribunale ha rilevato che il sequestro non era ancora stato eseguito e che, di conseguenza, non poteva configurarsi un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, normalmente corrispondente all’aspettativa di restituzione della cosa sequestrata.

La difesa dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla violazione della legge processuale: l’erroneità del presupposto di fatto, la preclusione della facoltà di integrazione documentale e la maturazione dei termini decadenziali. In via eventuale sono stati formulati ulteriori motivi sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo. Il provvedimento impugnato muove dalla constatazione dell’ineffettività del titolo cautelare, non essendo stato ancora portato in esecuzione, e da tale premessa deduce l’assenza di interesse dell’indagata, che non potrebbe ottenere alcuna soddisfazione dal rimedio proposto non potendole essere restituito ciò che non le è stato sottratto.

Tale premessa, osserva la Corte, è però smentita dalla documentazione allegata al ricorso: il decreto genetico ha trovato pronta esecuzione da parte del Pubblico Ministero, che ha emesso e notificato un ordine di esecuzione con cui disponeva la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagata. Non vi è dubbio, dunque, sull’avvio dell’esecuzione del sequestro e sul conseguente materializzarsi della condizione per il deposito del riesame.

Richiamando Sez. 3 n. 40069 del 2021, la Corte ribadisce che il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non eseguito, produce l’effetto di indisponibilità dei beni già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco dell’operatività del conto, con contestuale insorgenza, in capo al destinatario, dell’interesse all’impugnazione.

Quanto al merito, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del riesame inaudita parte senza riferirsi alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza e a quanto da essa desumibile, e senza confutare l’attestazione dell’avvenuta esecuzione della misura reale. In caso di dubbio, e non potendo esservi prova positiva di una circostanza negativa quale la mancata esecuzione, il tribunale avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza sulla completezza della documentazione pervenuta in via ufficiosa.

La Corte richiama quindi Sez. 5 n. 8931 del 2021, secondo cui non è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione: si tratta di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente. Il difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso non può fondare l’inammissibilità dell’istanza di riesame, come affermato in Sez. 3 n. 39071 del 2001. Il Tribunale del riesame era dunque tenuto a verificare d’ufficio se la mancanza dei verbali di esecuzione fosse dovuta alla mancata esecuzione ovvero all’omessa trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente.

Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo motivo è dichiarato infondato, poiché i termini previsti dagli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. hanno natura ordinatoria (Sez. 6 n. 47883 del 2019). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *