Tasso alcolemico, curva di Widmark e sospensione condizionale: rigetto (Cass. pen. Sez. IV n. 3010 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di circolazione stradale, le tempistiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto in ragione di fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. Dall’andamento della c.d. curva di Widmark, prima crescente e poi decrescente dopo il picco massimo di assorbimento, non può desumersi che al momento del sinistro il conducente non avesse ancora assunto alcolici né che il tasso alcolemico fosse in salita. La precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato. La valutazione prognostica ex art. 164 cod. pen. può tuttavia fondarsi sulla specifica ricaduta del condannato, quale indice di non favorevole previsione sui futuri comportamenti.

Il Fatto

A seguito di un sinistro stradale verificatosi nel pomeriggio, il conducente di un veicolo di proprietà di un ente pubblico veniva sottoposto ad alcoltest, che registrava un tasso di 2,80 g/l alla prima misurazione e di 2,69 g/l alla seconda, a circa un’ora di distanza dal fatto. Il Tribunale, all’esito di rito abbreviato, lo riteneva colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata e applicando la diminuente per la scelta del rito. La pena veniva fissata in cinque mesi di arresto ed euro 2000 di ammenda, con la sanzione accessoria della revoca della patente.

La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e delle regole di valutazione della prova in relazione alla curva di Widmark, l’omessa motivazione sui risultati alternativi offerti dalla difesa, nonché la violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in punto di diniego della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché afferenti alla medesima questione, sono ritenuti infondati. La Corte di merito aveva valorizzato il dato dell’elevato tasso alcolemico rilevato a distanza di circa un’ora dal sinistro, osservando che tra le due misurazioni il valore era diminuito: segno che il picco massimo della curva di Widmark era già stato superato al momento della prima prova.

Quanto alla tesi difensiva, secondo cui una più rigorosa ricostruzione fondata sui parametri della medesima curva avrebbe collocato l’assunzione dell’alcol in un momento successivo al sinistro, la Corte di merito l’aveva ritenuta priva di supporto probatorio e poco plausibile, a prescindere dal rito prescelto, rilevando che l’imputato, una volta fermato, non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa del proprio stato di alterazione.

La Suprema Corte richiama il principio già espresso in materia, secondo cui le tempistiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche non sono determinabili in astratto e per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto in ragione di numerosi fattori (Sez. IV n. 3862 del 2017; Sez. IV n. 4521 del 2018, non massimate). Dall’andamento prima crescente e poi decrescente della curva non può dunque desumersi né che al momento del sinistro l’alcol non fosse ancora stato assunto, né che il tasso fosse in salita.

I rilievi difensivi si esauriscono, pertanto, in una prospettazione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, i quali hanno motivato in modo esente da contraddittorietà e non manifestamente illogico.

Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati. La Corte ribadisce che la precedente condanna per un reato estinto per esito positivo del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada non è causa ostativa alla sospensione condizionale (Sez. IV n. 22078 del 2019). Nella specie, tuttavia, la Corte d’appello non aveva considerato ostativo il precedente, ma aveva ritenuto che la specifica ricaduta non consentisse una prognosi favorevole sui futuri comportamenti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *