Appello cautelare, competenza dell’ufficio e doppia devoluzione dei motivi (Cass. pen. Sez. II n. 36423 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, qualora la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, per “giudice che procede” competente ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen. deve intendersi non la persona fisica ma l’ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti, poiché la regola dell’immutabilità del giudice, ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, di natura incidentale e autonoma rispetto a quello principale. Nel giudizio di appello cautelare la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi dedotti con l’atto di impugnazione, che non possono esorbitare dal thema decidendum sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di rilevare le nullità assolute anche d’ufficio. Il rilievo relativo alla composizione del collegio, non integrando un tema di capacità del giudice, è tardivo se proposto con memoria successiva all’atto di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’agevolazione mafiosa, era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, a cinque anni di reclusione, pena ridotta in appello a quattro anni e sei mesi. Sottoposto a custodia in carcere, presentava istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari.
La Corte d’Appello rigettava l’istanza con ordinanza del 5 marzo 2025. L’appello cautelare proposto nell’interesse dell’imputato veniva respinto dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 28 maggio 2025. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: incompetenza funzionale del collegio e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando l’orientamento consolidato della legittimità: in tema di misure cautelari personali, il “giudice che procede” ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen. non è la persona fisica, ma l’ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti.
Il collegio fonda tale conclusione sulla natura del procedimento cautelare, incidentale e autonomo rispetto a quello principale: la regola dell’immutabilità del giudice posta dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione in tale sede. Viene richiamato il precedente della Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, relativo a un’ipotesi in cui la misura era stata applicata da un giudice per le indagini preliminari diverso dal giudice dell’udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato.
La Corte aggiunge una seconda e autonoma ragione di inammissibilità, di carattere processuale. Il rilievo non attiene alla capacità del giudice e risulta quindi tardivo: è stato proposto, come ammesso nello stesso ricorso, non con l’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen., bensì con una memoria depositata prima dell’udienza camerale.
Sul punto il collegio enuncia il principio della doppia devoluzione: nel giudizio di appello cautelare la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi dedotti con l’atto di impugnazione, i quali a loro volta non possono eccedere il thema decidendum già sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado. È richiamata la Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. La Corte giudica eccentrica la tesi secondo cui il mutamento di composizione del collegio rispetto a quello che aveva giudicato nel merito avrebbe impedito al giudice della cautela di conoscere la vicenda processuale per indisponibilità degli atti. La doglianza, inoltre, non indica specifici elementi valutati in sede cautelare né gli specifici punti della motivazione impugnata che non avrebbero risposto alle difese sulla riduzione di pena di sei mesi e sull’ulteriore tempo trascorso in custodia. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese, alla somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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