Esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non affievolisce la pericolosità (Cass. pen. Sez. II n. 36424 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il mero decorso del tempo dall’emissione dell’ordinanza applicativa non determina di per sé un affievolimento del pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando il giudice cautelare abbia fondato la valutazione sull’elevato numero e sulla gravità dei precedenti penali, anche specifici, e sulla condotta processuale serbata dall’imputato. Non integra vizio di motivazione la mancata valorizzazione, ai fini dell’attualità del pericolo, del risarcimento del danno, ove il giudice lo abbia qualificato come frutto di mera strategia difensiva e non di sincera resipiscenza. La congruità della motivazione si misura, altresì, sulla proporzionalità della pena inflitta in primo grado rispetto alla permanenza della misura inframuraria. Ne deriva la manifesta infondatezza del ricorso che deduca l’attenuazione delle esigenze cautelari per il solo decorso del tempo e per la risalenza dei precedenti.

Il Fatto

All’imputato era stata applicata la custodia in carcere in relazione al contestato reato di rapina aggravata dall’uso di una pistola di provenienza illecita. Instaurato il giudizio abbreviato, l’imputato era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Con ordinanza del 7 aprile 2025, il Tribunale di Velletri rigettava l’istanza di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari. Il conseguente appello veniva respinto dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 10 giugno 2025. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui contestava la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo la motivazione del provvedimento impugnato immune da vizi.

Sul punto dell’attualità del pericolo di recidiva, la Corte rileva che il Tribunale ha congruamente richiamato gli innumerevoli e gravi precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente: quattro per rapina, due per evasione dagli arresti domiciliari, due per resistenza a pubblico ufficiale e tre per porto abusivo d’armi.

Quanto alla deduzione sul mero dato temporale e sull’avvenuto risarcimento del danno, il giudice della cautela ha ritenuto quest’ultimo frutto di mera strategia processuale e non di sincera resipiscenza, considerata la condotta processuale dell’imputato, che aveva sempre negato l’addebito adducendo persino un alibi con sospetto di falsità, sì da indurre il giudice a trasmettere gli atti al pubblico ministero in relazione al reato di falsa testimonianza.

Infine, in ordine alla proporzionalità della misura rispetto alla pena residua, la Corte rileva come il giudice della cautela abbia congruamente osservato che la pena inflitta in primo grado, previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche, era del tutto proporzionata al permanere della misura inframuraria.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per ritenere il ricorrente incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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