Inammissibile il riesame che ripropone pedissequamente le doglianze già dedotte (Cass. pen. Sez. II n. 36421 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame in materia cautelare è inammissibile quando costituisce la pedissequa ripetizione delle doglianze già formulate con l’istanza di riesame, avendo queste trovato adeguata risposta nel provvedimento impugnato. Il vizio di carenza motivazionale non è deducibile nel giudizio di legittimità, poiché attiene al merito e non integra alcuno degli standard ammessi — mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione — che soli consentono di spostare l’esame dal merito alla legittimità. Non è consentito veicolare una critica alla motivazione attraverso la deduzione di una violazione di legge, né sostanziale né processuale, perché ciò stravolge l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei vizi.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di usura ed estorsioni aggravate.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia preventivo, la carenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e, infine, il difetto di motivazione sulla credibilità della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che essi riproducono pedissequamente le doglianze già proposte con l’istanza di riesame, alle quali il Tribunale aveva dato adeguata risposta.

Sul primo motivo, relativo al mancato interrogatorio di garanzia, la Corte ha osservato che le contestazioni riguardano delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e che in tali ipotesi l’incombente preventivo non è necessario, ex art. 291, comma 1-quater e art. 407, comma 2, numero 3, cod. proc. pen., qualora sussista l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la deduzione di una violazione di legge per sostenere una censura motivazionale è duplicemente errata. Ai fini dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il motivo deve contestare la riconducibilità del fatto accertato nella fattispecie astratta, secondo il principio espresso da Sez. II n. 11283 del 03.02.2023. I limiti all’ammissibilità delle doglianze motivazionali, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono poi essere superati invocando la lettera c) della medesima disposizione, come chiarito da Sez. Un. n. 29541 del 16.07.2020.

Nel merito, la Corte ha comunque escluso profili di illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari, fondata sulla gravità delle condotte, sull’appartenenza a gruppi malavitosi e sull’ingente disponibilità di denaro, secondo una regola d’esperienza che ravvisa nell’appartenenza criminale una causa di pericolo permanente che un “tempo silente” non è sufficiente a dissipare.

Infine, anche il terzo motivo — relativo alla credibilità della persona offesa — è stato dichiarato non consentito e manifestamente infondato, poiché propone una diversa ricostruzione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito, come ribadito da Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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