Sentenza di non luogo a procedere predibattimentale appellabile, non ricorribile (Cass. pen. Sez. V n. 26777 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice all’esito dell’udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., è appellabile e non ricorribile per cassazione, neppure mediante ricorso diretto per saltum. La facoltà di ricorso per cassazione prevista dall’art. 569 cod. proc. pen. è conferita esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, non anche avverso le sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio. Ne consegue che il ricorso proposto dal Procuratore generale deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in sede di udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di furto di energia elettrica, esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Il giudice ha ritenuto che l’azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela.

Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e sostenendo che l’energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione dell’impugnazione. Il ricorso del Procuratore generale va qualificato come appello, poiché la sentenza impugnata è stata emessa all’esito dell’udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen., istituto introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 per i procedimenti a citazione diretta.

Il regime impugnatorio è “chiuso” e speciale. L’art. 554-quater cod. proc. pen. ricalca quello dell’art. 428 cod. proc. pen. e prevede l’appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale, con limitazione oggettiva per le sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Il comma 3 tipizza gli epiloghi del giudizio di appello: in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, oppure pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.

Tali esiti sono inconciliabili con quelli del giudizio di cassazione. La Corte richiama l’ordinanza Sez. 5 n. 13532 del 10.03.2026, che ha ritenuto applicabili gli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 428 cod. proc. pen. Tale orientamento, maggioritario, esclude il ricorso per saltum avverso le sentenze processuali che precedono il giudizio.

La Corte conferma il percorso argomentativo già espresso: la lettera dell’art. 569 cod. proc. pen., riferendosi alla “sentenza di primo grado”, evoca la celebrazione del giudizio e osta all’estensione del ricorso diretto alle sentenze processuali di non luogo a procedere. Pertanto l’impugnazione va qualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 45371 del 31.10.2001.

Consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dell’art. 554-quater cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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