Riciclaggio: il delitto presupposto va individuato nella sua tipologia (Cass. pen. Sez. II n. 36435 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. Non è sufficiente il mero possesso di una somma di denaro non giustificata, né il carattere sospetto delle operazioni compiute, per ritenere provata la provenienza delittuosa. Il giudice deve inoltre verificare che l’agente non abbia concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione imposta dalla clausola di riserva dell’art. 648-bis cod. pen. La motivazione che ometta tali valutazioni è carente e giustifica l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna il 28 gennaio 2021 per il reato di riciclaggio. All’imputato si contestava di avere compiuto operazioni atte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una somma di denaro di rilevante importo, ricevuta da un terzo e occultata all’interno del vano motore della propria autovettura.
Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la condotta dovesse essere ricondotta a un sistema informale di movimentazione di valori, che la provenienza illecita del denaro non era stata dimostrata e che il linguaggio criptico e l’estrema cautela dell’agente costituivano semplici indizi. Si censurava, in particolare, che i giudici di merito avessero supposto l’esistenza del reato presupposto sulla sola base del carattere sospetto delle operazioni.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il ricorso e richiama il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio: perché il riciclaggio sia configurabile occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, senza che sia necessaria la ricostruzione integrale degli estremi storici e fattuali. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 46773 del 23/11/2021 e Sez. II n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, entrambe rese in tema di sequestro preventivo di somme di denaro rinvenute nell’autovettura dell’indagato.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna indicazione sulla tipologia del reato presupposto ipotizzato, né ha spiegato le ragioni per le quali doveva escludersi che il ricorrente avesse concorso nella sua realizzazione. Quest’ultima verifica è condizione necessaria per effetto della clausola di riserva contenuta nell’art. 648-bis cod. pen.
La motivazione omette inoltre ogni specificazione sulla condotta tipica del delitto. Il semplice possesso di denaro non integra di per sé l’attività di sostituzione, trasferimento o altra operazione diretta a occultare la provenienza delittuosa: il richiamo alle peculiarità della disponibilità della somma, in capo a un soggetto incapace di giustificarne adeguatamente l’origine, non supplisce alla carenza di elementi sul delitto presupposto. È corretto non pretendere la ricostruzione completa di quest’ultimo, ma ciò non esonera dall’individuare la tipologia di reato da cui le cose provengono, come affermato in Sez. II n. 29689 del 28/05/2019.
Risulta così insufficiente l’affermazione secondo cui il denaro dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi ipotizzare differenti causali della disponibilità, non essendo stata individuata la derivazione da una specifica ipotesi di reato (v. Sez. II n. 39006 del 13/07/2018, Sez. II n. 29074 del 22/05/2018, Sez. II n. 26301 del 24/05/2016 e, in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, Sez. II n. 26308 del 22/06/2010).
Su queste basi la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, perché sviluppi idonee argomentazioni sull’individuazione tipologica del reato presupposto e sulle ragioni per le quali dovrebbe escludersi il concorso del ricorrente.
Nota della Redazione
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