Maltrattamenti: la convivenza può sussistere senza stabile coabitazione (Cass. pen. n. 10255/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 572 c.p., la nozione di persona convivente non coincide necessariamente con la stabile coabitazione. Il rapporto di convivenza può sussistere anche in assenza della condivisione continuativa della medesima abitazione, quando emerga un legame affettivo stabile proiettato verso una comunione materiale e spirituale di vita. La coabitazione costituisce un indice significativo, ma non esclusivo. Rilevano anche la stabilità dell’intimità, la riconoscibilità sociale della coppia, la progettualità familiare, la genitorialità condivisa, l’assistenza economica reciproca e ulteriori elementi sintomatici del legame.
Il Fatto
La Corte d’appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, riqualificava il reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna dell’imputato. Le condotte violente e vessatorie erano state poste in essere nell’ambito di una relazione sentimentale durata circa un anno.
La difesa ricorreva per cassazione contestando la configurabilità dell’art. 572 c.p. sul presupposto che tra i due non vi fosse stata una stabile coabitazione. Sosteneva che la frequentazione quotidiana e il successivo trasferimento della persona offesa presso l’abitazione dei familiari del compagno, avvenuto soltanto nella fase finale del rapporto, non fossero sufficienti a integrare una convivenza penalmente rilevante.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e ricostruisce la nozione di convivenza rilevante ai fini dell’art. 572 c.p. Il dato normativo fa riferimento alla “persona comunque convivente” e deve essere interpretato alla luce dell’evoluzione legislativa che individua nella stabilità del legame affettivo e nella reciproca assistenza morale e materiale gli elementi centrali del rapporto.
La Corte chiarisce che la condivisione della stessa abitazione non costituisce requisito indispensabile. Essa rappresenta uno degli indici più significativi, ma il giudice deve verificare in concreto se la relazione sia caratterizzata da stabilità e da una proiezione futura di impegno reciproco. Tra gli elementi utilizzabili rientrano la stabile intimità, la riconoscibilità della coppia nei contesti familiari e sociali, la scelta di avere figli, l’assistenza economica e la condivisione di attività o progetti comuni.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato una relazione sentimentale protratta per circa un anno, una frequentazione quotidiana dell’abitazione del compagno, pernottamenti presso di essa, l’inserimento della persona offesa nel contesto familiare dell’imputato e due gravidanze intervenute nel corso della relazione. Nella fase finale del rapporto vi era stato inoltre il trasferimento della donna presso l’abitazione del compagno.
La Corte ritiene quindi corretta la valorizzazione non del mero dato formale della coabitazione, ma della sostanziale volontà della coppia di condividere una progettualità familiare. La diversa qualificazione giuridica in termini di maltrattamenti non aveva inoltre prodotto conseguenze concretamente sfavorevoli per il ricorrente, sicché difettava anche un interesse attuale e concreto all’impugnazione sul punto. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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