La connivenza passiva come colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12239 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la sentenza di assoluzione costituisce un necessario e invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione, il quale non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. Il giudice della riparazione conserva, tuttavia, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, con un giudizio autonomo e ex ante, per stabilire se il richiedente abbia dato causa alla detenzione con colpa grave. Tale colpa può ravvisarsi anche in un atteggiamento di connivenza passiva, quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sempre che vi sia la prova che il connivente fosse a conoscenza dell’attività illecita.

Il Fatto

Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile dal reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aveva avanzato istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione patita agli arresti domiciliari. La Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta, ritenendo che l’istante avesse tenuto condotte connotate da colpa grave, consistenti in un atteggiamento connivente che aveva rafforzato la volontà criminosa della convivente.

Avverso tale ordinanza, il richiedente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e lamentando che la Corte territoriale avesse incentrato la propria valutazione su elementi esclusi dal giudice di merito, incorrendo in un evidente travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che il sindacato di legittimità sul provvedimento in tema di riparazione è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico, mentre la valutazione sull’esistenza e sulla gravità della colpa o del dolo resta nella esclusiva attribuzione del giudice di merito, purché sorretta da congrua e logica motivazione, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 51779 del 2013.

Il giudice della riparazione, pur valutando il medesimo materiale probatorio del processo penale, deve stabilire in piena autonomia se le condotte dell’istante abbiano costituito un fattore condizionante della detenzione. Tale giudizio, di natura civilistica, si pone su un piano diverso rispetto all’accertamento della penale responsabilità: non si tratta di rivalutare gli elementi per verificarne l’attitudine probatoria, ma di controllare se essi abbiano ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato, come chiarito da Sez. 4, n. 27458 del 2019.

La S.C. ha tuttavia precisato, richiamando Sez. U, n. 32383 del 2010, che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito e non può attribuire rilievo decisivo a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. La condizione ostativa deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice dell’assoluzione, come frequentazioni ambigue, connivenza non punibile o condotte processuali quali l’autoincolpazione.

Quanto alla connivenza passiva, essa integra colpa grave ostativa quando risulti oggettivamente avere rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sempre che vi sia la prova della conoscenza dell’attività illecita, secondo la scansione tracciata da Sez. 4, n. 4113 del 2021 e dai precedenti ivi richiamati.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse fatto buon governo dei criteri indicati: la frequentazione assidua dell’abitazione, la consapevolezza dell’impianto di videosorveglianza e i rapporti con la convivente erano circostanze non escluse dal giudice dell’assoluzione, che le aveva soltanto diversamente valutate. Tali condotte, connotate da forte ambiguità, avevano creato una situazione obiettiva idonea a generare interpretazioni erronee da parte dell’autorità procedente, configurando così la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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