Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello già respinti (Cass. pen. Sez. VII n. 7172 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre le doglianze già prospettate con l’atto di appello, motivatamente respinte in secondo grado, è inammissibile, per difetto del requisito di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La causa di non punibilità della particolare tenuità dell’offesa, di cui all’art. 131-bis cod. pen., presuppone la coesistenza della particolare tenuità del fatto e della non abitualità del comportamento: requisiti congiunti, e non alternativi, da valutare secondo gli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 27 gennaio 2021, ha ridotto ad un anno la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando per il resto la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: lesione del diritto di difesa per l’erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di incidente probatorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 186 cod. strada e dell’art. 127 Cost. in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.; intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alle prime due doglianze, il Collegio rileva che esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, reiterano di fatto le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e su tale base già vagliate.

Il principio applicato è quello della specificità del motivo di impugnazione. La critica argomentata si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno la funzione per la quale è previsto. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 e, per la reiterazione dei motivi d’appello, Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo. La norma che si assume violata prevede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve verificare se, sulla base dei due indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista la particolare tenuità e con questa coesista la non abitualità. Solo allora il fatto può considerarsi di particolare tenuità ed escluderne la punibilità, come chiarito da Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015.

Manifestamente infondata è infine la doglianza sulla prescrizione, non essendo il termine decorso prima della sentenza di secondo grado: tenuto conto delle intervenute sospensioni, esso decorrerà solo in data 6 febbraio 2025. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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