Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva del processo per l’imputato irreperibile (Cass. pen. Sez. II n. 36433 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’essere stato l’imputato sottoposto a misura cautelare, con contestuale nomina di difensori di fiducia ed elezione di domicilio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo idoneo a legittimare il giudizio in assenza. Non è sufficiente, per invocare la rescissione, allegare la mancata notifica dell’atto di vocatio in iudicium, poiché l’accusa è già cristallizzata nel titolo cautelare. L’allegazione di uno stato di incolpevole ignoranza richiede elementi specifici, non desumibili dalla mera dismissione del mandato difensivo o dalla nazionalità straniera dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente, di nazionalità rumena, era stato sottoposto nel 2015 a custodia cautelare in carcere per furto e ricettazione. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva ammesso gli addebiti. Successivamente aveva nominato due difensori di fiducia, entrambi dimissionari. Il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo l’imputato reperito al domicilio eletto. Il processo si era celebrato in assenza dichiarata e si era concluso con sentenza irrevocabile di condanna.

La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza del 15 maggio 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato, ritenendo che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo e se ne fosse colpevolmente disinteressato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di prova dell’effettiva conoscenza del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, richiamando l’orientamento consolidato della legittimità in tema di rescissione del giudicato. Secondo tale indirizzo, la sottoposizione a misura cautelare durante la cui esecuzione il soggetto sia evaso, unitamente alla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio, integra un indice di effettiva conoscenza del processo sufficiente a legittimare il giudizio in assenza.

La Corte ha richiamato Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, relativa a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ha poi evocato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, secondo cui elezione di domicilio, sottoposizione a misura cautelare e nomina del difensore di fiducia consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, all’effettiva conoscenza del processo.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva dato conto della sottoposizione a misura cautelare e della nomina di due difensori di fiducia, circostanze dimostrative dell’effettiva conoscenza del procedimento. La Cassazione ha inoltre rilevato che il decreto di citazione era stato notificato al difensore di fiducia in data 28 giugno 2016, dunque in epoca anteriore alla rinuncia al mandato, depositata il 6 luglio 2016.

Quanto al rilievo sulla mancata traduzione degli atti in lingua rumena, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto generico, per difetto di allegazione in ordine ai presupposti del diritto dell’imputato alloglotta, alla specifica indicazione degli atti oggetto del rilievo e alla richiesta consequenziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *