Estinzione della società e legittimazione del liquidatore alla restituzione delle somme sequestrate (Cass. pen. Sez. II n. 36534 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, che ne determina l’estinzione, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi. Ne consegue che, in caso di restituzione di somme già sottoposte a sequestro preventivo, legittimati a riceverle sono i soci della società estinta e non il liquidatore, né questi in proprio. Il liquidatore, pertanto, è privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia disposto la restituzione ai soci. Rileva il difetto di titolarità del diritto sostanziale, che si riflette sulla legittimazione processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23.05.2025 revocava un precedente provvedimento del 18.12.2024, con cui era stata disposta la restituzione di una somma di denaro — oggetto di sequestro preventivo in un procedimento per truffa definito con declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela — al liquidatore della società persona offesa. Il giudice dell’esecuzione stabiliva invece che il 40% della somma fosse restituito a un socio e disponeva il mantenimento del vincolo sul residuo 60%, in attesa di acquisire l’attestazione sull’accettazione dell’eredità dell’altro socio, deceduto.
Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità, deducendo la nullità dell’ordinanza per carenza di legittimazione del soggetto istante, l’insussistenza dei presupposti per l’incidente di esecuzione e, soprattutto, il proprio diritto alla restituzione delle somme in ragione della perdurante soggettività della società estinta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, che investe la titolarità del diritto alla restituzione, e lo giudica manifestamente infondato. Il Collegio richiama i principi affermati dalle Sezioni unite civili n. 6070 del 12.03.2013, secondo cui, quando all’estinzione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno successorio: i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, mentre i debiti sociali gravano sui soci nei limiti di quanto riscosso.
Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la società era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., per mancato deposito del bilancio per oltre tre anni, cancellazione che produce gli effetti dell’art. 2495 cod. civ. e dunque l’estinzione dell’ente. Su tale premessa, ha correttamente concluso che gli aventi diritto alla restituzione erano i soci, non la società estinta e, quindi, non il liquidatore che l’aveva rappresentata in vita, né lo stesso in proprio.
La Corte disattende la tesi del ricorrente secondo cui il liquidatore conserverebbe funzione rappresentativa o un dovere di recupero dei crediti anche dopo l’estinzione. Le pronunce delle Sezioni unite invocate non affermano né la sopravvivenza di tale rappresentanza né un simile obbligo. Quanto all’eventuale cancellazione dell’iscrizione della cancellazione, la Corte osserva che essa presupporrebbe la prova che la società abbia continuato a operare dopo la cancellazione.
Sul piano processuale, il difetto di titolarità del diritto sostanziale si traduce in difetto di legittimazione a impugnare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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