Concorso di persone e reato continuato: va provato l’apporto del singolo e motivato ogni aumento di pena (Cass. pen. 895/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 895 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 33660/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Paolo Di Geronimo.
Il principio di diritto
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del concorrente non può essere desunta da una piena corresponsabilità presunta rispetto alle condotte materiali altrui: il giudice deve verificare in concreto l’apporto causale e la consapevolezza delle condotte, dando specifica risposta ai motivi che investono la singola posizione. In tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con un impegno motivazionale correlato all’entità dell’aumento, così da consentire il controllo sul rispetto della proporzione tra le pene e sul divieto di un cumulo materiale surrettizio (Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone).
Il fatto
Il procedimento riguardava due imputate (madre e figlia), condannate in appello per una serie di condotte realizzate attraverso la creazione di plurimi falsi profili social apparentemente riconducibili a una persona, mediante i quali venivano convogliati messaggi offensivi e minacciosi verso la persona offesa — un appartenente alla Polizia — inducendolo a ritenere che l’autore fosse un suo collega, contro il quale sporgeva querela; veniva inoltre sporta denuncia contro una donna, accusata falsamente di aver creato i profili. Alla persona offesa derivavano un grave stato di ansia e il trasferimento ad altra sede di servizio.
La Corte d’appello di Milano aveva ritenuto la simulazione di reato (capo F) assorbita nelle calunnie (capi D ed E), dichiarato estinti per remissione di querela i reati di diffamazione e tentata violenza privata (capi B e G) e confermato la condanna per sostituzione di persona (capo A) e atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (capo C). Avverso la sentenza entrambe le imputate proponevano ricorso per cassazione.
La motivazione
Esclusa la prescrizione — tenuto conto del periodo di sospensione (un anno e sei mesi) applicabile ai reati commessi nel 2018 secondo la disciplina dell’art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, come chiarito da Sez. U, n. 20989 del 2024 (dep. 2025), Polichetti — la Corte ha esaminato distintamente le due posizioni.
Il ricorso- proposto nell’interesse di una delle imputate è stato ritenuto fondato quanto all’omessa risposta sulle doglianze relative all’accertamento dell’apporto concorsuale. La motivazione d’appello si era incentrata integralmente sulle condotte dell’altra imputata, senza un vaglio specifico del ruolo della prima: l’unica condotta materiale ad essa personalmente riferibile — un acquisto on line — era elemento isolato e descritto con margini di dubbio, inidoneo a fondare la responsabilità per le plurime condotte contestate. L’affermazione di responsabilità era stata desunta da una corresponsabilità presunta con l’altra imputata, senza la verifica in concreto del personale apporto e della consapevolezza delle condotte: donde l’annullamento con rinvio, assorbiti i restanti motivi.
I motivi proposti nell’interesse dell’altra imputata sono stati invece disattesi, salvo quello sul trattamento sanzionatorio. In particolare, è stata esclusa la nullità per il mancato accesso alla password dei file forniti dal gestore telefonico: tale password ha la sola funzione di autenticazione “rafforzata” per l’apertura delle cartelle e non incide sul dato acquisito, la cui attendibilità è rimessa al fornitore del servizio, sicché, una volta aperte le cartelle e scaricati i dati, è irrilevante che la password non sia stata fornita alla difesa. Il motivo sull’inutilizzabilità delle querele è stato ritenuto aspecifico per difetto della prova di resistenza. Le censure sulla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio sono state giudicate manifestamente infondate: l’art. 533 c.p.p. non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, e la mera prospettazione di ricostruzioni alternative già vagliate dal giudice di merito non integra vizio di motivazione.
Quanto alla richiesta di assorbimento della sostituzione di persona (capo A) negli atti persecutori (capo C), la Corte ha rilevato un errore di diritto: il reato complesso ex art. 84 c.p. presuppone un rapporto di continenza tra le fattispecie astratte (Sez. U, n. 1235 del 2010, Giordano; Sez. U, n. 20664 del 2017, Stalla), qui insussistente, trattandosi semmai di concorso formale ex art. 81 c.p.; sussisteva comunque un difetto di interesse, avendo l’assorbimento già prodotto un trattamento più favorevole. È stato invece accolto in parte il motivo sul trattamento sanzionatorio: gli aumenti a titolo di continuazione erano stati indicati nella sola entità, senza motivazione distinta per ciascun reato satellite, in contrasto con il principio di Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone.
Il dispositivo
La Corte ha annullato la sentenza nei confronti di una delle imputate, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio; ha annullato la sentenza nei confronti dell’altra imputata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sullo stesso punto, rigettando nel resto il ricorso e confermandone quindi la responsabilità; ha condannato quest’ultima alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in 3.686,00 euro oltre accessori.
Implicazioni pratiche
La sentenza ribadisce due garanzie di metodo nel processo penale. Nel concorso di persone, la posizione di ciascun imputato va accertata in concreto: non basta la contiguità (anche familiare) o la disponibilità di strumenti informatici comuni, occorre la prova dell’apporto causale e della consapevolezza, e il giudice deve rispondere ai motivi che riguardano la singola posizione, pena l’annullamento per vizio di motivazione.
Nel reato continuato, l’aumento di pena per ciascun reato satellite deve essere motivato in modo distinto e proporzionato, così da rendere verificabile che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale: la sola indicazione numerica dell’aumento non basta. La decisione conferma inoltre che l’autenticazione “rafforzata” dei dati di traffico forniti dal gestore non genera inutilizzabilità quando non incide sul contenuto acquisito, e che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non trasforma il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del fatto.
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