Motivo di lucro lecito non integra l’aggravante dei motivi abietti (Cass. pen. Sez. I n. 25800 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze aggravanti, il motivo di lucro non si identifica, di per sé, con il motivo abietto di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., ma diventa tale solo quando, rivelando una particolare perversità e bassezza d’animo dell’agente, trae occasione da azioni o prestazioni immorali o illecite. Se alla base del delitto vi è un movente economico astrattamente lecito e che gode di tutela all’interno del sistema di diritto civile, a prescindere dalla fondatezza in concreto della pretesa, il motivo di lucro non può essere ritenuto spregevole e ignobile, tale da destare un profondo senso di ripugnanza nel comune sentire. L’aggravante del motivo abietto si distingue da quella del motivo futile, che presuppone un giudizio di sproporzione tra il delitto e la spinta criminosa che lo ha determinato, e le due circostanze, pur accomunate nella formulazione dell’art. 61, n. 1, cod. pen., restano concettualmente diverse.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza del 17 aprile 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per l’omicidio del fratello, aggravato dai motivi abietti, dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dalla circostanza di essere stato commesso in danno della persona offesa di atti persecutori, oltre che per l’occultamento di parte del cadavere e per la detenzione e il porto di un’arma da fuoco.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi sulla motivazione per relationem, sul giudizio di responsabilità e sulle aggravanti. La difesa ha chiesto la discussione orale; il Procuratore generale e i difensori delle parti civili hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili i motivi sulla motivazione per relationem, perchè privi di riferimenti specifici alla parte della sentenza impugnata che avrebbe eluso l’obbligo di motivazione e alla parte dei motivi di appello rimasta senza risposta, risolvendosi in una critica generale che viola l’obbligo di specificità.

Nel merito del giudizio di responsabilità, la Corte ha ribadito che ciascun indizio va inserito in una prospettiva globale e unitaria, non essendo ravvisabile il vizio di motivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti della decisione. Ha quindi esaminato in modo unitario i vari profili di censura, rigettandoli: le tracce ematiche sulle scarpe e sui guanti da lavoro, le spiegazioni sull’assenza del profilo genetico dell’imputato, la prova olfattiva, la rimozione di accessori dall’autovettura e l’asportazione della fototrappola sono stati ritenuti elementi la cui critica non introduce fratture nel percorso logico. La Corte ha ricordato che nella ricostruzione di un delitto non si deve assumere necessariamente che l’autore segua un comportamento razionale e ponderato.

Quanto alle piste alternative, la Corte ha ribadito che il giudizio di responsabilità non deve passare attraverso la loro valutazione, se non nella misura in cui comportino il ragionevole dubbio, e ha concluso per l’infondatezza del motivo.

Il profilo decisivo riguarda l’aggravante dei motivi abietti. La sentenza di merito aveva individuato il movente nella volontà dell’imputato di impossessarsi del podere di famiglia, motivando puntualmente sull’esistenza dei contrasti. La Corte ha però rilevato che manca il passaggio logico successivo: non è stato spiegato perchè un motivo di tal genere debba ritenersi abietto, limitandosi la sentenza a giustapporre citazioni giurisprudenziali. Ha quindi dato continuità all’orientamento secondo cui, se alla base del delitto vi è un movente economico astrattamente lecito, tutelato nel sistema civile, il motivo di lucro non può essere considerato spregevole e ignobile. Ha precisato che la circostanza potrà eventualmente essere contestata nella diversa declinazione del motivo futile, quando la pretesa economica sia talmente irrisoria da rivelare una sproporzione tra movente e delitto.

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente all’aggravante del motivo abietto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La caduta dell’aggravante non modifica la pena, perchè l’ergastolo è conseguenza anche del riconoscimento delle altre due aggravanti. La Corte ha rigettato il ricorso nel resto e ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in via cumulativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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