Ricorso straordinario contro ordinanza di inammissibilità e revoca per errore percettivo (Cass. pen. Sez. II n. 36535 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore percettivo che abbia indotto la Corte di cassazione a travisare l’oggetto dell’impugnazione sottoposta al suo esame è decisivo e ne impone la revoca, ove abbia determinato la declaratoria di inammissibilità per tardività fondata sulla data di deposito di un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato. Accertato l’errore, la Corte può procedere direttamente alla fase rescissoria, adottando una pronuncia che sostituisce quella caducata, senza necessità di distinguere l’immediata caducazione del provvedimento viziato dalla successiva udienza sul rinnovato giudizio. L’inammissibilità del ricorso straordinario è legittimamente dichiarata con procedura de plano nei casi di palese difformità dal modello legale o di manifesta infondatezza, senza che ciò violi gli artt. 24 e 111 Cost., poiché il diritto di difesa resta garantito anche tramite il ricorso straordinario contro l’ordinanza che abbia definito il precedente ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in secondo grado per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dopo il rigetto del ricorso per cassazione aveva proposto un primo ricorso straordinario avverso la sentenza di legittimità, dichiarato inammissibile con ordinanza della Settima sezione penale. Avverso tale ordinanza aveva proposto un secondo ricorso straordinario, che la Sesta sezione penale aveva dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 10388 del 28.01.2025.

Con un terzo ricorso straordinario il condannato ha impugnato quest’ultima ordinanza, deducendo che la Sesta sezione era incorsa in un errore di fatto nell’individuare l’oggetto del ricorso sottoposto al suo esame, avendolo ritenuto rivolto contro la sentenza della Seconda sezione n. 32569 del 16.06.2023 anziché contro l’ordinanza della Settima sezione n. 22759 del 17.05.2024.

La Motivazione della Corte

La Seconda sezione ha ritenuto fondato il ricorso, nei termini che seguono. Dalla lettura del secondo ricorso straordinario emerge con chiarezza che esso aveva a oggetto l’ordinanza n. 22759 del 17.05.2024 della Settima sezione, come si evince dall’intestazione e dalla motivazione dell’atto.

Risulta pertanto evidente l’errore percettivo in cui è incorsa la Sesta sezione, che, per equivoco o svista, ha ritenuto il secondo ricorso rivolto contro la sentenza della Seconda sezione anziché contro l’ordinanza della Settima sezione. Tale errore è decisivo almeno là dove ha determinato la declaratoria di tardività del ricorso, fondata sulla data di deposito del 26.07.2023, laddove l’ordinanza effettivamente impugnata era stata depositata il 05.06.2024, con conseguente tempestività del ricorso.

Ne consegue la revoca dell’ordinanza n. 10388 del 28.01.2025. La Corte ha ritenuto di procedere direttamente alla fase rescissoria, in applicazione del principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza, secondo cui, poiché l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell’immediata caducazione e della successiva udienza, potendosi adottare un’immediata pronuncia che sostituisca la precedente.

Nel merito rescissorio, il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura de plano, poiché l’espressione “anche di ufficio” contenuta nell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. indica che, fuori dei casi previsti, non è necessario fissare l’udienza. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono manifestamente infondate, rientrando nella discrezionalità del legislatore graduare forme e livelli di contraddittorio.

Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito: il ricorrente, lungi dal prospettare effettivi errori di fatto, ha contestato la valutazione del giudice di legittimità, e ha introdotto censure relative a provvedimenti diversi da quello impugnato. Il ricorso straordinario deve avere a oggetto un errore di fatto e non una decisione di contenuto valutativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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