Inammissibile il ricorso del PM che censura una sola ratio decidendi autonoma (Cass. pen. Sez. V n. 36554 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a censurare una sola delle plurime rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato, ove le stesse siano autonome e autosufficienti. Quando la decisione impugnata si regge su distinte e autonome argomentazioni, ciascuna idonea da sola a sostenerla, l’omessa impugnazione di una di esse rende la censura dell’altra priva di interesse, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe travolgere il decisum. Ne deriva che il vizio di motivazione dedotto con riferimento a una sola delle rationes è manifestamente infondato quando la restante — non censurata — sorregge da sola la decisione, e la critica si risolve in una inammissibile rilettura del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale locale, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari. Il giudice del riesame aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria per uno dei capi di imputazione, per difetto del sinallagma tra l’atto contrario ai doveri d’ufficio e l’utilità ricevuta, e aveva negato le esigenze cautelari sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione e di quello di inquinamento probatorio.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo articolato in due censure, violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, la pretesa apoditticità della motivazione sulla carenza del rapporto corrispettivo; dall’altro, l’asserita contraddittorietà del ragionamento sul pericolo di inquinamento probatorio, valutato senza considerare i molteplici tentativi di interferenza posti in essere dagli indagati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La prima censura, relativa alla dedotta carenza motivazionale sul rapporto di corrispettività, è manifestamente infondata: le doglianze si traducono in censure di merito, dirette a sollecitare il giudice di legittimità a una rivalutazione di frammenti probatori. È principio consolidato — richiamato con le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 — che esula dai poteri della Cassazione la «rilettura» degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, non potendo la mera prospettazione di una diversa valutazione integrare il vizio di legittimità.

Sul sinallagma, l’ordinanza impugnata ha motivato in modo logicamente adeguato circa l’assenza, nel materiale probatorio, di elementi attestanti il collegamento tra le prestazioni. Al riguardo il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accertamento del reato di corruzione, provata la dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, occorre dimostrare che il compimento dell’atto ne sia stata la causa e che vi sia stata accettazione, non essendo sufficiente la sola dazione — il riferimento è alle Sez. VI n. 39008 del 2016, Sez. VI n. 5017 del 2011 e Sez. VI n. 24439 del 2010. Nel caso concreto difettano contatti, accordi o ringraziamenti, e manca la prova che gli incarichi di docenza siano stati attribuiti alterando le procedure concorsuali.

La seconda censura è invece priva di specificità. Il Tribunale del riesame ha escluso il pericolo di reiterazione in ragione dell’avvenuto pensionamento dell’indagato e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, ha offerto due distinte e autonome rationes decidendi: la prima fondata sulla nullità dell’ordinanza cautelare per difetto dell’interrogatorio preventivo; la seconda — «in ogni caso» — sull’inidoneità della conversazione intercettata a fondare il pericolo.

Il ricorrente non censura l’affermazione di nullità per omissione dell’interrogatorio preventivo. Poiché l’ordinanza risulterebbe nulla anche ove sussistesse l’unica esigenza cautelare dedotta, difetta l’interesse ad impugnare la parte del provvedimento che nega il pericolo di inquinamento probatorio. La Corte ribadisce, con la Sez. III n. 2754 del 2018, che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che critichi una sola delle rationes autonome e autosufficienti. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità integrale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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