Recidiva illegale se l’aumento supera il cumulo delle condanne precedenti (Cass. pen. Sez. II n. 36555 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce pena illegale l’aumento sanzionatorio per la recidiva applicato in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti dalle precedenti condanne. Il disposto dell’art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto, con la conseguenza che l’incremento non può in nessun caso superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti. Rilevata la violazione, la Corte di cassazione annulla la sentenza limitatamente all’aumento per la recidiva e ridetermina la pena ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, ad esito di rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. La Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’omessa e apparente motivazione sugli elementi del riciclaggio e sulla provenienza delittuosa del bene; il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648-bis, comma quarto, cod. pen.; l’erronea valutazione dei precedenti con violazione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il relativo bilanciamento con la recidiva. Il ricorso giunge alla Corte per la verifica della legittimità del trattamento sanzionatorio e della tenuta motivazionale della doppia conforme.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva la doppia decisione conforme dei giudici di merito. La sentenza di appello si salda con quella di primo grado a formare un unico corpo argomentativo, sicché il giudice di secondo grado non è tenuto a esaminare dettagliatamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione globale, logica e adeguata dei fatti decisivi. Le argomentazioni non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese.

Il primo motivo è dichiarato generico e in parte non consentito. La difesa si è limitata a reiterare la censura già proposta in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. È precluso alla Corte di cassazione procedere a una nuova valutazione delle risultanze, contrapponendo ai giudici di merito una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti. Quanto all’allegata commissione del reato presupposto da parte del ricorrente, il tema non era stato devoluto con i motivi di appello: si rileva pertanto l’interruzione della catena devolutiva.

Il secondo motivo è ritenuto non consentito, perché totalmente reiterativo del motivo aggiunto, e generico quanto alla possibile applicazione della diminuente del fatto di lieve entità. La Corte territoriale ha motivato in modo immune da manifesta illogicità sulla gravità della condotta e sulla provenienza delittuosa del bene, anche in ragione del carattere organizzato e strutturato dell’agire.

Il quarto motivo è parimenti non consentito. Il tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del bilanciamento con la recidiva non è stato devoluto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. La Corte ribadisce che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, lo stato di incensuratezza.

È invece fondato il terzo motivo. Il giudice di primo grado, partendo da una pena base di anni quattro di reclusione ed euro ottomila di multa, aveva aumentato per la recidiva fino ad anni sei ed euro dodicimila, con riduzione per il rito. Dal certificato del casellario risultano tre condanne precedenti di importo complessivamente inferiore, sicché l’aumento applicato eccede il cumulo delle pene derivanti dalle condanne precedenti. La Corte richiama il principio per cui l’aumento per la recidiva non può in nessun caso superare tale cumulo, trattandosi di limite assoluto e inderogabile. L’incremento è quindi illegale e la pena va rideterminata nel limite massimo già ritenuto dal primo giudice.

La Corte annulla conseguentemente la sentenza limitatamente all’aumento per la recidiva, rideterminando la pena in anni tre, mesi cinque e giorni tre di reclusione ed euro cinquemilaseicentocinquantatré di multa, tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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