Revoca del difensore di fiducia e legittimazione ad appellare (Cass. pen. Sez. VI n. 9264 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della nomina del difensore di fiducia produce effetto immediato quando la parte sia già assistita da altro difensore fiduciario nominato, risultando irrilevante che la revoca non sia stata ricevuta dal difensore revocato, poiché è assicurata la continuità della difesa mediante la comunicazione al difensore attualmente investito del mandato. Il difensore revocato è pertanto privo di legittimazione ad impugnare, con conseguente inammissibilità dell’appello. In tema di imputato dichiarato assente e detenuto per altra causa, l’atto di appello deve essere corredato, a pena di inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., applicabile nella sua originaria formulazione anche dopo la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024, trattandosi di norma processuale priva di disciplina transitoria.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 16 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno del 13 gennaio 2024. Il giudice dell’appello ha rilevato il difetto di legittimazione del difensore proponente, essendo la sua nomina stata revocata dall’imputato, che aveva conferito mandato ad altro difensore di fiducia. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l’atto di appello difettava dello specifico mandato ad impugnare prescritto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di assenza dichiarata in primo grado e di detenzione dell’imputato per altra causa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 107 cod. proc. pen., sul presupposto che la revoca dovesse ritenersi efficace solo con il ricevimento della stessa da parte del destinatario, nonché l’inapplicabilità nel caso concreto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a favore dell’art. 581, comma 1-ter, stante la piena contezza dell’imputato circa lo svolgimento del processo.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione territoriale sotto entrambi i profili dedotti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato l’art. 107, comma 4, cod. proc. pen., che estende alla revoca la disciplina dettata per la rinuncia al mandato difensivo: la revoca non produce effetto finché la parte non sia assistita da nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non sia decorso l’eventuale termine concesso ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen. Nel caso concreto, l’imputato aveva nominato due difensori di fiducia e, il giorno successivo, aveva revocato la nomina di uno di essi, confermando l’altro, che aveva ricevuto notifica dell’atto nello stesso giorno. La revoca ha dunque avuto effetto immediato, essendo garantita la continuità della difesa.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui è irrilevante che la revoca non sia stata ricevuta dal difensore revocato, purché sia assicurata la continuità della difesa mediante la comunicazione al difensore di fiducia attualmente investito del mandato, richiamando sul punto Sez. III n. 7151 del 18.12.2020 e Sez. II n. 22165 del 08.03.2013. Corretta è pertanto la qualificazione del difensore revocato come privo di legittimazione ad appellare.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la dichiarazione di assenza è disciplinata dall’art. 420-bis cod. proc. pen. nei casi tassativi ivi previsti, tra i quali rientra l’imputato detenuto per altra causa che risulti rinunciante a comparire. Le argomentazioni difensive sono state ritenute inconferenti, dovendosi applicare l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come confermato da Sez. V n. 4606 del 28.11.2023. La modifica della disposizione a opera della legge n. 114/2024, che ne ha limitato l’ambito al solo difensore d’ufficio, è stata giudicata ininfluente, trattandosi di norma processuale priva di disciplina transitoria e quindi applicabile nella sua originaria formulazione.
Infine, la Corte ha escluso che il decorso di sei anni e sei mesi dalla commissione del fatto incidesse sulla prescrizione, essendo il termine massimo pari a sette anni e sei mesi e risultando riconosciuta la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
- Art. 108 c.p.p. – Termine per la difesa
- Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione