Affidamento in prova rigettato su mera ipotesi di residua pericolosità (Cass. pen. Sez. 1 n. 9984 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della sorveglianza non può fondare il rigetto dell’affidamento in prova ai servizi sociali su una mera ipotesi di residua pericolosità sociale, sganciata da una concreta base fattuale e da supporti scientifici. In presenza di certificazioni sanitarie che attestano la stabilizzazione del quadro clinico e la remissione della patologia, la motivazione che ipotizzi un possibile futuro effetto negativo della sospensione delle cure risulta manifestamente illogica e contraddittoria. Il giudizio di idoneità della misura deve essere ancorato alle effettive condizioni del condannato e non a valutazioni astratte e prive di riscontro. La richiesta di una misura alternativa formulata solo in sede di discussione, ma non risultante dal verbale di udienza, non impone alcun obbligo motivazionale specifico.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da un detenuto, in esecuzione di una pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione. Il Tribunale aveva ritenuto la misura non idonea a contenere le possibili residue forme di pericolosità sociale, valorizzando le condizioni di salute psichica dell’istante.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi tra cui la mancata valutazione delle condizioni cliniche e della documentazione medica attestante la remissione della patologia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. In via preliminare, ha escluso il dedotto difetto motivazionale in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare, non risultando dal verbale di udienza che l’istanza fosse stata effettivamente formulata.
Esaminando congiuntamente i restanti motivi, la Corte ha rilevato come il Tribunale avesse dato atto di certificazioni del Centro di Salute Mentale che non contenevano alcun riferimento alla pericolosità e descrivevano la patologia in fase di remissione con buona compliance ai trattamenti. A tali elementi si aggiungevano l’esito positivo di una precedente misura di detenzione domiciliare, lo svolgimento di attività lavorativa e l’assenza di segnalazioni di polizia dal 2018.
La Corte ha osservato che il provvedimento impugnato si fondava su una mera ipotesi: la possibile manifestazione della pericolosità in caso di sospensione delle cure, senza alcuna concreta base fattuale. Analoga carenza era stata rilevata sul giudizio di inidoneità dell’attività lavorativa ai fini del reinserimento sociale, risultato meramente affermato e privo di supporto scientifico.
Tale iter motivazionale è stato giudicato manifestamente illogico e contraddittorio. La Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché proceda a una nuova valutazione che consideri anche la revisione critica degli episodi di devianza raggiunta dal condannato.
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Nota della Redazione
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