Misure alternative, legittimo il diniego in base alla progressione trattamentale (Cass. pen. Sez. VII n. 36609 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando il provvedimento risulti ampiamente e logicamente motivato sulla base della relazione della équipe trattamentale e del principio di progressione trattamentale. Il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto le istanze di affidamento in prova e semilibertà. Il tribunale aveva ritenuto inidoneo il progetto esterno, incentrato su un’attività lavorativa troppo breve e in orario serale, e ancora embrionale il percorso di responsabilizzazione, giudicando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse solo sulla gravità dei reati e trascurasse i requisiti di legge e gli elementi positivi, tra cui la condotta regolare tenuta in un periodo di libertà e l’avvio di una revisione critica del proprio passato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. L’ordinanza impugnata risulta ampiamente e logicamente motivata sulla base della relazione della équipe trattamentale che, pur esprimendo una valutazione positiva sul percorso intrapreso, ha formulato parere negativo alla concessione, allo stato, della misura richiesta.

Il tribunale ha fondato la propria decisione sul principio di progressione trattamentale, ritenendo motivatamente necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con progressive concessioni di permessi di uscita, per vagliare la tenuta del soggetto in ambiente libero. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il tribunale di sorveglianza può legittimamente esigere ulteriori esperimenti premiali, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha, di fatto, chiesto una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha ribadito che tale rivalutazione non è consentita al giudice di legittimità, competente solo a esaminare la correttezza del provvedimento e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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