Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36613 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Analogo vizio affligge la doglianza sull’omessa concessione delle attenuanti generiche quando contesti in modo generico una decisione che abbia invece esaminato in modo dettagliato le ragioni ostative al beneficio. Il giudice di legittimità non è chiamato a rivalutare nel merito le questioni già decise, ma solo a verificare la tenuta logica e argomentativa della motivazione. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi sei di arresto per i reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 e 10, comma 3, d.l. n. 14/2017, commessi nel luglio 2020. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare criticamente l’accertamento dei vigili urbani e avrebbe negato le attenuanti generiche solo in ragione dei precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato anzitutto il primo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello non avesse motivato sul punto, limitandosi a richiamare l’accertamento compiuto dagli agenti.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria e specifica proprio sulle problematiche nuovamente sollevate, relative al possesso o meno di denaro e alle modalità di accertamento della definitività della sanzione precedentemente irrogata.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Anche la doglianza sull’omessa concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente ha contestato in modo generico la decisione impugnata, che invece aveva esaminato dettagliatamente le ragioni ostative al beneficio, richiamando la mancanza di elementi favorevoli secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e valorizzando la spiccata capacità a delinquere desumibile dalle molte condanne riportate per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre applicato il principio della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale: in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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