Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36612 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il ricorso è del pari inammissibile quando, senza indicare alcuna palese illogicità o contraddittorietà, chiede alla Corte una diversa valutazione della responsabilità o della qualificazione giuridica del fatto. Il giudice di legittimità può verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti o della loro gravità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in data 15 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 25 maggio 2023. Quest’ultima lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso in data 08/11/2020.
Con cinque motivi il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe valutato in modo illogico il riconoscimento operato dal testimone, ritenuto impreciso e insufficiente per la condanna; ha inoltre contestato la qualificazione del fatto come violazione dell’art. 424 cod. pen. anziché dell’art. 635 cod. pen., l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato ridimensionamento della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con riferimento a tutti i motivi, per difetto di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, la cui motivazione non risulta illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. II n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
La Corte rileva altresì l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, ma sollecita una diversa valutazione circa la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto.
Il giudice di legittimità, si legge, può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità, secondo i principi richiamati (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. III n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende stimata equa in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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