Pena base in misura superiore alla media edittale e onere di motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36655 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. La pena media edittale non si calcola dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo. Il piano della configurabilità del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 va tenuto distinto da quello della determinazione della pena: una volta ravvisata l’ipotesi attenuata sulla base degli indici oggettivi, il giudice commisura comunque la pena nella cornice edittale applicando i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di altra sentenza della stessa Corte, in parziale riforma della decisione del Gup, aveva riqualificato il fatto come delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4000 di multa. L’imputazione riguardava la detenzione di un quantitativo imprecisato di cocaina in concorso con altri soggetti, giudicati separatamente. Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in specie, alla individuazione della pena base, fissata in anni 3 di reclusione, superiore alla media edittale e prossima al massimo, contestando che la Corte avesse descritto l’imputato come parte di un’organizzazione criminale complessa in assenza di elementi probatori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Muovendo dall’indirizzo consolidato, ha ricordato che la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito, il quale motiva adeguatamente quando richiama i criteri dell’art. 133 cod. pen. o la gravità del reato e la capacità a delinquere. Un obbligo di specifica e dettagliata spiegazione sorge solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; a tal fine la giurisprudenza precisa che la pena media edittale si ottiene dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo.

Nel caso concreto, a fronte della cornice edittale da 6 mesi a 4 anni prevista per l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte di merito aveva sì determinato la pena base in misura superiore alla media, ma aveva assolto in maniera adeguata all’onere motivazionale con un pertinente richiamo agli indici dell’art. 133 cod. pen. I giudici avevano valorizzato la gravità concreta del fatto — la detenzione di droga in un contesto di gestione di una piazza di spaccio da parte dei correi — e la personalità dell’agente, desunta dalla condanna già riportata per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 e dalle concrete modalità del fatto, attuato attraverso contatti indicativi di un’attività illecita non occasionale.

Il percorso argomentativo è stato giudicato esente dalle censure, mentre il ricorso, nel negare l’inserimento dell’imputato nella rete di spaccio, è stato ritenuto generico e apodittico.

Quanto al profilo degli indici oggettivi, la Corte ha chiarito l’inconferenza del rilievo difensivo: il piano della configurabilità della fattispecie attenuata deve essere tenuto distinto da quello della determinazione della pena. Ravvisata l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base degli indici individuati dal legislatore, il giudice determina pur sempre la pena nella cornice edittale applicando i criteri dell’art. 133 cod. pen., tenendo conto sia della gravità del reato, sia della capacità a delinquere. All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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