Motivazione apparente e ricorso basato su congetture: inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 34159 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare la natura congetturale del ragionamento del giudice di merito, senza individuare effettive e decisive fratture motivazionali, è inammissibile, perché articola censure generiche già sottoposte al vaglio dei giudici di merito. Ai fini della configurabilità dell’aggravante della finalità di profitto nel delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la Corte di appello può valorizzare un compiuto quadro indiziario, comprensivo della nazionalità del ricorrente rispetto ai clandestini trasportati e delle dichiarazioni di uno di costoro. Il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione e della fattispecie di cui all’art. 114 cod. pen. è escluso quando l’imputato abbia fornito scarse informazioni sull’episodio e non abbia consentito l’identificazione degli organizzatori, tenendo una condotta sostanzialmente oppositiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in secondo grado, del delitto previsto dall’art. 12, comma 1, 3, lett. a) e d), e 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, per avere trasportato o compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nello Stato di cittadini stranieri, con l’aggravante della finalità di profitto e per avere favorito l’ingresso di sei persone. La Corte d’assise d’appello di Trieste, con sentenza del 21.11.2025, ha confermato la condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo relativo all’aggravante della finalità di profitto, il secondo al mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione e della fattispecie di cui all’art. 114 cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi hanno ad oggetto aspetti già sottoposti alla valutazione dei giudici di merito. Questo dato di per sé orienta la decisione verso l’inammissibilità, perché il ricorso non introduce profili nuovi ma ripropone censure già esaminate.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la Corte di appello aveva effettuato una compiuta analisi del materiale indiziario, descrivendo gli elementi costitutivi della fattispecie contestata e la finalità di lucro del trasporto. A sostegno di tale ricostruzione i giudici di merito avevano valorizzato la nazionalità dell’imputato rispetto ai clandestini trasportati, le dichiarazioni di uno di costoro, oltre ad argomenti logici congruamente motivati, che il ricorrente si è limitato a definire genericamente «deboli».
In merito al secondo motivo, la Corte richiama la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l’imputato aveva fornito scarse informazioni sull’episodio criminoso e non aveva consentito l’identificazione degli organizzatori, tenendo una condotta sostanzialmente oppositiva e scarsamente collaborativa. La rilevanza del ruolo ricoperto nella vicenda è stata indicata come elemento idoneo ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 114 cod. pen.
Di fronte a tali argomentazioni, il ricorrente ha svolto considerazioni generiche e inidonee a cogliere effettive e decisive fratture motivazionali, perché basate sulla mera affermazione della natura congetturale del ragionamento del giudicante. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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