Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. IV n. 36660 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che preclude l’indennizzo non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva della condotta, valutata secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit. Il giudice della riparazione valuta tutti gli elementi probatori con iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito, non per rivalutare le acquisizioni, ma per accertare se la condotta dell’istante abbia ingenerato, ex ante e anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. L’assoluzione in sede di cognizione costituisce mero presupposto della domanda e non esime il giudice della riparazione dalla valutazione delle condotte dolose o colpose ostative. Il ricorso che contrapponga censure generiche, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 110 cod. pen. e art. 629 cod. pen., dai quali era stato definitivamente assolto. Aveva quindi chiesto la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.

La Corte d’appello di Roma, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda, ritenendo sussistente una condotta ostativa connotata da colpa grave. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere l’ordinanza aderito acriticamente all’impianto accusatorio senza considerare le statuizioni assolutorie.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha esaminato la questione secondo i parametri dell’art. 314 cod. proc. pen., accertando con motivazione congrua e logica la sussistenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, con effetto sinergico rispetto all’emissione della misura cautelare.

La colpa che esclude l’indennizzo, si legge nella sentenza, consiste nella violazione di regole o in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, dalla quale possa insorgere, per l’efficienza sinergica di un errore dell’autorità giudiziaria, una restrizione della libertà personale. Non si tratta di colpa penale: assume rilievo la sola componente oggettiva, cioè la condotta che, secondo l’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento coercitivo. La prevedibilità è anch’essa oggettiva, non riferita al singolo agente. Il fondamento solidaristico dell’indennizzo rende la colpa grave il punto di equilibrio tra gli interessi antagonisti.

Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori, con valutazione ex ante e iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, per stabilire non se la condotta integri reato, ma se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito. Il Collegio richiama in proposito Sez. IV n. 9212 del 13.11.2013, dep. 2014, Maltese e Sez. Un. n. 43 del 13.12.1995, dep. 1996, Sarnataro.

Nel caso concreto, l’ordinanza ha valorizzato specifici fatti non esclusi dal giudice della cognizione, tra cui le dichiarazioni rese dall’istante in sede di indagini, con le quali ammetteva di essersi prestato a fungere da intermediario per il pagamento di un debito di un conoscente verso un soggetto noto come dedito a traffici illeciti, l’essersi intrattenuto con quest’ultimo in ospedale a gesti e con biglietti scritti, e l’avere sollecitato il conoscente a partecipare a un incontro con un coimputato. Comportamenti gravemente imprudenti, soprattutto per un appartenente alle Forze di Polizia, che avevano fatto quantomeno accettare il rischio della natura illecita del debito.

Il ricorrente ha opposto censure laconiche e generiche, ribadendo l’assoluzione fondata sull’inattendibilità della deposizione della persona offesa. Ma l’assoluzione in sede di cognizione è mero presupposto della domanda e non esime il giudice della riparazione dall’esame delle condotte ostative. Il ricorso, non confrontandosi con le ragioni del provvedimento impugnato, è inammissibile anche per aspecificità. Ne deriva la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila, con esclusione della liquidazione delle spese al Ministero resistente, la cui memoria si era limitata a richiamare principi giurisprudenziali (Sez. IV n. 26952 del 20.06.2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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