Inammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 23947 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore generale presso la Corte di appello non è legittimato a impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. Legittimato è esclusivamente il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo. La competenza funzionale attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio è irretrattabile: ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza, salvo il caso previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione, accoglieva la domanda del condannato volta al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., determinando la pena complessiva.
Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 665, 666 e 671 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l’ordinanza da giudice dell’esecuzione funzionalmente incompetente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, il Procuratore generale presso la Corte di appello non è legittimato a impugnare il provvedimento del Tribunale quale giudice dell’esecuzione: legittimato è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo, come affermato da Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013 e Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020.
La Corte aggiunge che il Tribunale di Lucca si è pronunciato a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, sicché la sua competenza non può più essere messa in discussione mediante il richiamo ai principi generali dell’art. 665 cod. proc. pen.
L’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. sancisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, ponendo il principio di ordine generale e di valore assoluto della irretrattabilità del foro commissorio. La devoluzione operata con la pronuncia rescindente presuppone la competenza funzionale del giudice reinvestito, collegata a quella per materia e territorio.
Tale presupposto viene meno solo nella situazione prevista dall’art. 25 cod. proc. pen., riferita all’ipotesi dell’emersione, nella fase rescissoria, di nuove circostanze che mutino la qualificazione giuridica e da cui derivi diversa attribuzione di competenza o giurisdizione. Nella fattispecie non si versa in tale caso, sicché il rinvio era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, che non poteva declinarla in favore della Corte di appello.
Il giudice dell’esecuzione, declinando la competenza stabilita con la sentenza rescindente, determinerebbe una illegittima regressione del procedimento con conseguente abnormità dell’atto, come precisato da Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002 e Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007. Alla declaratoria di inammissibilità non segue condanna alle spese, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017).
Nota della Redazione
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