Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confronto con ratio decidendi (Cass. pen. Sez. IV n. 36690 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ovvero che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le censure che sollecitano una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deducono doglianze in fatto. Nel giudizio abbreviato, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e altro reato più grave già giudicato con il medesimo rito, il giudice deve applicare la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull’aumento di pena determinato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per il reato satellite, indicando esplicitamente le modalità di calcolo seguite.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la responsabilità di tre imputati per i reati di associazione per delinquere, furti pluriaggravati e violenza a pubblico ufficiale aggravata. Il sodalizio era finalizzato alla commissione di furti presso esercizi commerciali, eseguiti con la tecnica della c.d. «spaccata», cioè mediante rottura delle porte d’accesso. Per uno degli imputati il ruolo contestato era quello di custode degli arnesi da scasso e della refurtiva.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza al sodalizio; gli altri due, con atto congiunto, hanno censurato la determinazione della pena e il calcolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, le censure, anche dove prospettate come rivolte alla motivazione di secondo grado, si risolvono nella reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
Per il Collegio si tratta di censure non specifiche ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Laddove non reiterative, le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi e, per altri profili, deducono questioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità.
Nel merito della posizione del ricorrente, la Corte rileva che il giudice di merito ha valorizzato il riferimento dei sodali all’imputato quale depositario dell’arnese da scasso, effettivamente prelevato prima dell’esecuzione della «spaccata» presso l’abitazione dove egli era agli arresti domiciliari, come accertato dall’esame congiunto delle intercettazioni e del sistema di rilevamento GPS. A ciò si aggiungono il ruolo di depositario della refurtiva e l’adibizione dell’immobile a rifugio dei sodali. Il ricorrente mira, in termini inammissibili, a sostituire alle valutazioni del giudice le proprie.
Quanto agli altri due ricorsi, la Corte territoriale ha indicato l’iter logico-giuridico della commisurazione della pena, ritenendo sussistenti i presupposti della continuazione esterna con i reati già giudicati e specificando gli aumenti per il reato satellite. La differente entità degli aumenti rispetto ai reati fine di cui alle sentenze irrevocabili non rende la motivazione illogica, trattandosi di fattispecie differenti ancorché eseguite in attuazione del medesimo disegno criminoso. Nel rito abbreviato la riduzione di un terzo va operata sull’aumento ex art. 81 cod. pen. con esplicita indicazione del calcolo, come avvenuto nella specie.
All’inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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