Lavori di pubblica utilità ex art. 187 cod. strada: difetto di correlazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36693 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora le parti abbiano qualificato il fatto ai sensi dell’art. 187, comma 1, cod. strada e abbiano chiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, la richiesta va riferita ai lavori previsti dal successivo comma 8-bis del medesimo articolo, e non a quelli disciplinati dall’art. 56-bis della legge n. 689/1981. La diversa sostituzione applicata dal giudice integra un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, censurabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente riflesso sulla disciplina applicabile, compreso l’effetto del positivo svolgimento dei lavori sulla durata della sanzione amministrativa accessoria. La riconduzione del fatto al primo comma dell’art. 187 cod. strada impone inoltre l’applicazione della sospensione della patente di guida, non della revoca, che dunque è disposta in violazione di legge.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena di due mesi e venti giorni di arresto e ottocento euro di ammenda, sostituita con i lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 448 e 56-bis della legge n. 689/1981, per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 187, comma 1, cod. strada. Ha altresì applicato la revoca della patente di guida.
Nell’interesse del condannato è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il ricorrente deduce che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, con il consenso del pubblico ministero, era stata proposta istanza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, con richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 8-bis del medesimo articolo. Il giudice, pur ritenendo corretta la qualificazione e congrua la pena, avrebbe invece applicato i lavori di cui all’art. 56-bis della legge n. 689/1981 e disposto la revoca della patente in luogo della sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato sia sotto il profilo del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in ordine alla pena sostitutiva, censura ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia sotto quello della violazione di legge nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Il percorso argomentativo muove dalla stessa sentenza impugnata: le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada e il giudice aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica e congrua la pena. È stata però male interpretata la richiesta di sostituzione, riferita dai giudici di merito ai lavori dell’art. 56-bis della legge n. 689/1981, mentre essa aveva a oggetto la sostituzione della pena ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, cod. strada.
Qualificati i fatti nella richiesta di applicazione di pena ai sensi del primo comma dell’art. 187 cod. strada, e non del comma 1-bis del medesimo articolo, la richiesta di sostituzione con i lavori di pubblica utilità andava intesa — correttamente — come riferita a quelli del successivo comma 8-bis. Ne consegue l’applicazione della relativa disciplina, compreso l’effetto del loro positivo svolgimento sulla durata della sanzione amministrativa accessoria.
La sussunzione dei fatti contestati nella previsione del primo comma dell’art. 187 cod. strada, come dedotto dal ricorrente, avrebbe dovuto altresì comportare l’applicazione della diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, che è stata pertanto applicata in violazione di legge.
All’accoglimento del ricorso conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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