Continuazione e distanza temporale tra reati: insufficienza del solo dato cronologico (Cass. pen. Sez. VII n. 36605 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, il giudice dell’esecuzione non può fondare il diniego sulla sola distanza temporale tra i delitti, né sull’omogeneità dei titoli di reato, poiché tali elementi, di per sé, non escludono l’unicità del disegno criminoso. Tuttavia, la prova della programmazione unitaria deve essere offerta dal richiedente con elementi concreti, non con ipotesi congetturali. È inammissibile il ricorso che pretenda di superare il rilevante iato temporale prospettando la prosecuzione della condotta oltre il termine accertato nel giudicato, perché in tal modo si sollecita una inammissibile rivalutazione di un fatto coperto dal giudicato in tutti i suoi elementi, compresa la durata nel tempo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la concessione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Le condanne riguardavano violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesse nel 2018 e nel 2023, nonché violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commesse nel 2016 e fino al gennaio 2017.

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta con ordinanza del 20 maggio 2025, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso per la forte distanza temporale tra i delitti e qualificando la mera omogeneità dei titoli di reato come espressione di abitualità criminosa e di scelta di vita. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che l’ordinanza avesse fondato il rigetto solo sulla distanza temporale dei reati, criterio ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre osservato che il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 era stato ritenuto cessato al gennaio 2017 non per l’arresto del ricorrente ma per l’interruzione delle intercettazioni, sicché non poteva escludersi che, se le indagini fossero proseguite, sarebbe emersa la continuità almeno con il reato commesso nel 2018.

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca del primo reato, di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, rispetto alle condotte tenute a quattordici mesi e poi a oltre sei anni di distanza.

La Corte ha condiviso la qualificazione della nuova commissione di un reato analogo come mera espressione di una propensione a commettere quel tipo di delitto, ovvero di una scelta di vita: espressioni entrambe non compatibili con l’istituto della continuazione.

Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile perché generico. Il ricorrente non ha indicato alcun elemento, diverso dall’omogeneità dei titoli di reato, idoneo a dimostrare la programmazione unitaria di tutti i reati sin dalla commissione del primo. Ha preteso di superare il forte iato temporale con un’ipotesi del tutto congetturale, di prosecuzione della condotta criminosa oltre il termine accertato dal giudice del merito, chiedendo così al giudice dell’esecuzione una inammissibile rivalutazione di un fatto coperto dal giudicato in tutti i suoi elementi.

Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere la buona fede, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 3.000,00, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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