Patrocinio a spese dello Stato: inottemperanza alla richiesta di documenti e inammissibilità (Cass. pen. Sez. IV n. 36691 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 ricollega la sanzione dell’inammissibilità dell’istanza alla mancata ottemperanza, e non al semplice mancato rispetto del termine fissato dal giudice per la produzione. La parte non può giustificare l’inottemperanza sindacando la valutazione di necessità dei documenti richiesti ai fini dell’accertamento della veridicità di quanto indicato nell’istanza, neppure quando la richiesta abbia a oggetto documentazione aggiornata alla data dell’istanza e non rilevante, di per sé, ai fini del diritto all’ammissione. La richiesta di chiarimenti afferisce, infatti, alle condizioni di ammissibilità della domanda e non al diritto al beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale relativa a un determinato anno d’imposta. Il giudice ha chiesto la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate alla data di presentazione dell’istanza, assegnando un termine di sessanta giorni.
La difesa, con una nota di deposito, ha rappresentato che i redditi rilevanti erano quelli dell’annualità indicata, non essendo ancora spirato il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, senza però effettuare alcun deposito documentale. Il giudice ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per inottemperanza. L’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è stata rigettata e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, che ammette il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione solo per violazione di legge, nella quale rientra il difetto assoluto di motivazione e non la sua mera incongruità. I primi due profili di censura sono pertanto inammissibili, perché diretti non contro l’ordinanza emessa ex art. 99, ma contro il decreto opposto, e perché prospettano questioni nuove, sottese ad accertamenti di fatto.
Sul terzo profilo la Corte ricostruisce la norma di riferimento. L’art. 79, comma 3, prevede che gli interessati, se richiesti, sono tenuti, a pena di inammissibilità, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza. L’art. 94, comma 1, ispirato al principio di esigibilità, consente in caso di impossibilità la dichiarazione sostitutiva, sempre a pena di inammissibilità.
Il termine fissato dal giudice non è perentorio, poiché mira solo a evitare il pericolo di stallo del procedimento, sicché l’ottemperanza può intervenire anche in sede di opposizione. La sanzione, tuttavia, è ricollegata alla mancata ottemperanza e non al mancato rispetto del termine.
La Corte afferma quindi che la ratio dell’istituto è consentire al giudice la regolare verifica delle condizioni di ammissione mediante l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato. Ne deriva l’impossibilità per la parte di sindacare la valutazione di necessità dei documenti richiesti, anche quando si tratti di documentazione aggiornata alla data dell’istanza e non rilevante, di per sé, ai fini del diritto al beneficio.
Il ricorrente aveva addotto l’irrilevanza di quella documentazione rispetto ai presupposti reddituali e all’accertamento della verità delle dichiarazioni, senza ottemperare. La censura è dunque infondata. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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