Ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici sulla recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 36702 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e non ne evidenzi le lacune è manifestamente infondato. In tema di recidiva, il giudice non può fondare la propria valutazione esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro consumazione: deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia operato come fattore criminogeno. È inammissibile per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo che censura l’eccessività della pena senza indicare gli elementi posti a base della doglianza, così impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, previa riqualificazione del reato contestato al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 483 e 99 cod. pen. Propone tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; mancata esclusione della recidiva contestata; eccessività del trattamento sanzionatorio.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il percorso argomentativo del giudice di merito su elemento soggettivo, recidiva e dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i tre motivi e li dichiara tutti manifestamente infondati o generici. Sul primo, rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente argomentato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo l’imputato consapevole di dichiarare circostanze false.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi: la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. Il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. Il motivo risulta peraltro del tutto generico.
Il terzo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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