Reati edilizi: immanenza dell’abuso e valutazione unitaria del manufatto (Cass. pen. Sez. III n. 12521 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reati edilizi, il carattere abusivo del manufatto non si esaurisce con la consumazione del reato: permane immanente sull’opera, anche dopo la cessazione della condotta per ultimazione, sospensione o interruzione dei lavori. Ne deriva che qualsiasi intervento successivo realizzato su un manufatto abusivo, ancorché astrattamente lecito o munito di titolo autorizzatorio, ne costituisce prosecuzione illecita. Tali principi impongono la valutazione unitaria dell’opera in presenza di plurimi interventi abusivi succedutisi nel tempo e convergenti in un medesimo manufatto, con la conseguenza che i limiti e i requisiti del condono e della sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 devono essere accertati sull’intero compendio e non in modo parcellizzato. La preclusione derivante da una precedente decisione esecutiva è superabile solo se la parte allega fatti o questioni nuovi dotati di effettiva incidenza sulla nuova delibazione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del tribunale di Napoli, adito per la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione disposto in una sentenza di condanna dell’anno 1999, accoglieva l’istanza e revocava l’ingiunzione a demolire. Analoga istanza era stata rigettata in precedenza con provvedimento dello stesso ufficio, che aveva disapplicato il permesso in sanatoria ritenuto carente dei requisiti dimensionali e temporali.

Avverso il nuovo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge. Si contesta al giudice di avere riesaminato questioni già risolte, offrendone una valutazione contrastante, e di avere trascurato il fatto nuovo addotto a sostegno dell’istanza, costituito dal sopravvenuto provvedimento di recupero abitativo del sottotetto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricorda anzitutto il quadro tracciato dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: la preclusione che impedisce la riproposizione di un’istanza già rigettata è una preclusione allo stato degli atti, che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non esaminati in precedenza. Nella specie, però, il giudice dell’esecuzione ha fondato la riapertura su due accadimenti — il condono del 2018 e il permesso del 29.03.2023 per il recupero abitativo del sottotetto — senza illustrare la loro incidenza effettiva sulla questione decisa. Il riferimento al fatto nuovo resta quindi una clausola di stile: la novità è solo apparente e la motivazione risulta inesistente.

Da qui l’annullamento con rinvio, che la Corte accompagna con una serie di precisazioni destinate a orientare il nuovo giudizio. Il nucleo è il principio di immanenza dell’abusività: il reato edilizio è permanente e cessa con l’ultimazione dei lavori, la loro sospensione o la sentenza di primo grado, ma il carattere abusivo del manufatto sopravvive alla cessazione del reato e caratterizza l’immobile in modo persistente. Ne segue che ogni intervento su un’opera abusiva non sanata — anche la semplice pitturazione o l’installazione di elementi tecnici — integra un nuovo illecito, poiché costituisce continuazione di un abuso mai regolarizzato.

A tale principio si collega quello della valutazione unitaria dell’opera. Se l’edificio è riconducibile a un unico soggetto legittimato alla domanda, le singole istanze relative alle porzioni che lo compongono devono essere ricondotte a una sola concessione in sanatoria, per impedire l’elusione del limite dimensionale. La Corte distingue con nettezza il piano della permanenza del reato da quello della permanenza dell’abuso: tra due condotte edilizie separate da lunga stasi possono configurarsi due reati con distinti termini di prescrizione, ma il manufatto rimane abusivo e va esaminato unitariamente anche ai fini della sanatoria e del condono. Del tutto infondata, perciò, è l’invocazione della nozione di “nuova costruzione” quando permanga l’abusività: i nuovi interventi sono prosecuzione dell’abuso, non opera lecita.

La Corte ribadisce poi i corollari del principio: è illegittimo il permesso ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 condizionato a interventi di conformazione del manufatto; non è ammessa la revisione parziale della condanna relativa a porzioni soltanto dell’immobile; l’ordine di demolizione va eseguito sull’opera nella sua interezza. Ricorda infine che, in tema di condono, spetta all’imputato provare l’ultimazione dell’opera nei termini di legge e che la prosecuzione è consentita solo entro i limiti operativi e temporali dell’art. 35 legge n. 47/1985. Il provvedimento è annullato con rinvio al tribunale di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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