Revoca di diritto della sospensione condizionale per reato commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. VII n. 36716 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena deve essere revocata di diritto, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., quando il condannato commette un nuovo reato nel termine di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza con cui il beneficio era stato concesso. La revoca opera d’ufficio, anche in grado di appello, senza necessità di alcuna iniziativa di parte. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata, si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito. La graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., con obbligo di congrua motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il concorso nei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di truffa e di tentata truffa. La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna con sentenza del 17.02.2025.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’elemento soggettivo; mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen.; illegittima revoca d’ufficio della sospensione condizionale della pena; violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre depositato memoria con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente i motivi e li ritiene tutti manifestamente infondati. Quanto al primo, il giudice di merito ha accertato la piena comunanza di intenti tra i complici e la conseguente mala fede del ricorrente, escludendo dubbi sull’elemento soggettivo per ciascuno dei reati contestati.

Il secondo motivo è respinto perché il giudice territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la configurabilità di un errore di fatto, risultando il ricorrente pienamente consapevole di tutte le circostanze della vicenda.

Sul terzo motivo la Corte è netta. La doglianza prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, applicando l’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., ha correttamente revocato di diritto il beneficio, poiché il reato per cui si procede è stato commesso nel termine di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza con cui la sospensione era stata in precedenza concessa.

Il quarto motivo attiene alla determinazione della pena. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo è stato assolto con congruo riferimento agli elementi decisivi, tra cui la condizione di pregiudicato e di recidivo.

La Corte rileva infine un profilo comune a tutti i motivi: essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando perciò non specifici ma soltanto apparenti, perché omettendo la critica argomentata avverso la sentenza impugnata non assolvono la funzione tipica del motivo di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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