Continuazione tra patteggiamenti e art. 188 disp. att (Cass. pen. Sez. I n. 12209 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato solo seguendo il modello processuale di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che richiede l’accordo tra condannato e pubblico ministero sulla pena da applicare, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 444 cod. proc. pen. L’istanza presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. è pertanto da ritenere inammissibile per carenza delle condizioni di legge. La violazione di una causa di incompatibilità del giudice non incide sulla capacità del giudice e non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione o ricusazione da far valere con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto istanza al Tribunale di Siena, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., per ottenere l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze di patteggiamento emesse dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari. Il Tribunale aveva dichiarato l’istanza inammissibile in quanto mera riproposizione di una richiesta già rigettata. A seguito dell’annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale aveva nuovamente dichiarato l’istanza inammissibile, questa volta per manifesta infondatezza, rilevando che la richiesta era stata avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando preliminarmente l’eccezione di nullità sollevata dal ricorrente per avere il provvedimento impugnato emesso dallo stesso giudice persona fisica che aveva pronunciato il decreto annullato. Sul punto, la Corte richiama il principio pacifico per cui l’esistenza di una causa di incompatibilità non incide sulla capacità del giudice e non può determinare la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede un modello processuale che non ammette alternative quando la continuazione riguarda reati oggetto di sentenze di patteggiamento. Tale disposizione richiede che condannato e pubblico ministero concordino sull’entità della pena da applicare a titolo di continuazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 444 cod. proc. pen.; in caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice può accogliere la richiesta solo se ritiene il dissenso ingiustificato.
L’annullamento del precedente decreto di inammissibilità non ha modificato il quadro: la sentenza di annullamento ha determinato la regressione del procedimento nella fase immediatamente precedente al decreto annullato, ma non ha attribuito al giudice dell’esecuzione un potere diverso da quello previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Il condannato, pertanto, avrebbe dovuto previamente concordare con il pubblico ministero l’applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva, mentre si era limitato a insistere sull’accoglimento della precedente istanza, in assenza di determinazioni del pubblico ministero sul quantum di pena.
La Corte ha infine escluso che il parere espresso dal pubblico ministero sulla precedente istanza, dichiarata inammissibile, potesse costituire una determinazione rilevante ai fini dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essendo stato espressamente limitato alla questione processuale preliminare della sussistenza della causa di inammissibilità. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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