Falsa identità con foto e generalità false integra il reato di cui (Cass. pen. Sez. VII n. 36759 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità. In tal caso è evidente la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento, poiché la falsa generalità è a lui riferita e collegata alla sua immagine. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il giudizio di prognosi sfavorevole sulla sospensione condizionale è tipico del merito e non è rivalutabile in legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, dal Tribunale di Cassino, dei reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482 cod. pen. ed è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione di legge e della correttezza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e, inoltre, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e della sospensione condizionale della pena. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi di ricorso e li reputa entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità, con motivazione esente dai vizi logici denunciati.
Il ricorso, inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce che integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità. In tal caso, infatti, è evidente la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento. A sostegno richiama il precedente Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Lo stesso vale per la sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale è stato espresso un giudizio di prognosi sfavorevole, tipico del giudizio di merito, la cui rivalutazione non è consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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