Trattenimento del richiedente asilo: proroga e sospensione dei termini (Cass. pen. Sez. 1 n. 1610 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero dopo il legittimo trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, quando sia finalizzata solo a ritardare l’espulsione, impone al Questore di adottare un nuovo provvedimento ex art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. n. 142/2015, in continuità con quello precedente, i cui termini restano sospesi e non cessano. La mera proposizione del reclamo avverso il diniego della protezione internazionale non ha effetto sospensivo sul trattenimento, sicché la conoscenza da parte dell’autorità amministrativa o del giudice della pendenza del reclamo non determina alcuna retrodatazione del dies a quo del termine di durata della misura restrittiva.

Il Fatto

Un cittadino straniero, trattenuto dal giugno 2025 presso un Centro di permanenza per i rimpatri, presentava domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale. Avverso il diniego proponeva ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, chiedendo al contempo la sospensiva. In data 11 dicembre 2025 il Questore disponeva un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015, chiedendone la convalida alla Corte d’appello, che dichiarava non luogo a provvedere sulla proroga richiesta. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha premesso che, in caso di domanda di protezione internazionale successiva al trattenimento ex art. 14, il Questore deve adottare un provvedimento ex art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. n. 142/2015 in diretta continuità con il precedente titolo restrittivo, la cui efficacia non cessa ma resta solo sospesa fino all’adozione del nuovo provvedimento. Ciò garantisce la copertura legale alla restrizione personale richiesta dall’art. 13 Cost..

Nel caso di specie, il Giudice di pace di Trapani si era dichiarato incompetente rilevando la pendenza del ricorso avverso il diniego. La Corte ha però evidenziato che il ricorrente non aveva allegato l’accoglimento dell’istanza di sospensiva del diniego: la mera proposizione del reclamo, infatti, non ha effetto sospensivo automatico sul trattenimento.

Tale rilievo è stato considerato dirimente, perché esclude la fondatezza della pretesa di retrodatazione del dies a quo del termine di trattenimento, basata sull’assunta conoscenza da parte dell’autorità amministrativa e del giudice della pendenza del reclamo. Dal giorno dell’udienza dinanzi al Giudice di pace, accertata la pendenza del ricorso, è ripreso vigore il provvedimento adottato il 21 giugno 2025 e convalidato dalla Corte d’appello, fondato sull’art. 6, e non quello ex art. 14.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’irritualità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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