Revoca sospensione condizionale e anteriorità del reato (Cass. pen. Sez. I n. 31250 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il requisito della anteriorità del delitto oggetto della condanna sopravvenuta va rapportato alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, e non a quella di commissione del reato cui quella sentenza si riferisce. La revoca di diritto di cui all’art. 168, n. 2, cod. pen. presuppone che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, nel verificare la sussistenza dei presupposti della revoca, deve assumere come termine di riferimento il momento del passaggio in giudicato della pronuncia di applicazione del beneficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza resa in data 11 luglio 2022 e divenuta irrevocabile il 25 novembre 2022, per reati di cessione di sostanza stupefacente.

A fondamento del rigetto, il giudice ha rilevato che la condanna sopravvenuta — emessa dal medesimo Tribunale il 12 giugno 2023, divenuta definitiva il 27 ottobre 2023, per reato commesso il 24 marzo 2018 — riguardava un delitto commesso in epoca posteriore a quelli giudicati con la sentenza del 2022. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 168, n. 2, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e affronta la questione del criterio di determinazione della anteriorità del delitto oggetto della condanna sopravvenuta. Il Giudice dell’esecuzione aveva ancorato il giudizio alla data di commissione del reato cui si riferisce la sentenza che ha concesso il beneficio.

Il Collegio ritiene invece che l’anteriorità vada rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, e non a quella di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia. A sostegno richiama un consolidato orientamento di legittimità (Sez. IV, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. I, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. I, 10/12/2015, Loiero, Rv. 265724).

Nella medesima direzione si è espressa, da ultimo, Sez. V, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930-02, secondo cui la revoca di diritto implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte osserva che è sopravvenuta, in data 12 giugno 2023 e dunque nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, intervenuta il 25 novembre 2022, una condanna per delitto commesso il 24 marzo 2018, quindi prima dell’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale.

Alla stregua di tali risultanze, non contestate dal condannato, risultano integrati tutti i requisiti richiesti dall’art. 168, n. 2, cod. pen. per la revoca di diritto del beneficio. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Giudice dell’esecuzione perché, verificate le condizioni per la revoca e applicando il principio di diritto enunciato, adotti i provvedimenti necessari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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