Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 29469 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste alcuna norma di legge che subordini la validità o l’utilizzabilità della querela, ai fini della procedibilità del reato, alla preventiva escussione della persona offesa. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È inammissibile il motivo che, in sede di legittimità, contesti la motivazione della sentenza impugnata proponendo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d’appello di Genova, che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità. Il ricorso si articola in più motivi, tra cui la contestazione della validità della querela per mancata escussione della persona offesa, la correttezza della motivazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la prescrizione del reato.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché la ricorrente chiede una rivalutazione del compendio probatorio e la verifica della sussistenza di cause estintive del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo alla querela, e lo dichiara manifestamente infondato. Non esiste, infatti, alcuna norma di legge che condizioni la validità e l’utilizzabilità della querela alla preventiva escussione della persona offesa ai fini della procedibilità del reato.
Il secondo, terzo e quarto motivo, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono dichiarati non consentiti in sede di legittimità. Essi tendono, secondo la Corte, a ottenere una rilettura dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Richiama il principio consolidato secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U. n. 6402 del 30.04.1997).
Il quinto motivo, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato non consentito e manifestamente infondato. La Corte rileva che la motivazione sul diniego è esente da evidenti illogicità e richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il settimo motivo, sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e del danno, è dichiarato inammissibile perché del tutto generico, versato in fatto e relativo a questione non specificamente dedotta nei motivi di appello.
Quanto al sesto motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato devono trovare applicazione le disposizioni della legge n. 103 del 2017, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, per cui il reato non può considerarsi estinto. La Corte aggiunge che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U. n. 32 del 22.11.2000).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.